16 aprile 2019

Equity Crowdfunding e nuove forme di finanziamento

In data 15 aprile 2019 è stato pubblicato dal Consiglio e Fondazione Nazionale dei Commercialisti: l’equity crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari.

Autore: Alfonsina Pisano
Il crowdfunding (dall’inglese “crowd” folla e “funding” finanziamento) o finanziamento collettivo, è un processo collaborativo che avviene attraverso piattaforme web, dove un gruppo di soggetti conferisce il proprio denaro per sostenere e finanziare gli sforzi di persone e di organizzazioni. La principale innovazione portata dal crowdfunding è rappresentata dalle modalità di utilizzo degli strumenti informatici e dalla capacità delle piattaforme di coinvolgere un vasto numero di persone, tra tutte, si distingue il supporto professionale della figura del commercialista. L’equity crowdfunding si differenzia dai canali tradizionali di approvvigionamento di capitale di rischio (es.: venture capital e business angels), per la prevalente partecipazione di investitori non professionali e per il mezzo scelto, ossia il ricorso a piattaforme on-line in cui si verifica l’incontro tra la domanda e l’offerta. L’equity crowdfunding è una modalità di raccolta fondi relativamente nuova.

Il nostro Paese è stato il primo in Europa a introdurre questo tipo di finanziamento. Inizialmente però l’equity crowdfunding non è decollato anche a causa di norme considerate restrittive dai player del settore. Successivamente il regolamento è stato più volte modificato, con conseguente impulso agli investimenti. Attualmente il mercato sta continuando a crescere e questo significa che investire in aziende attraverso l’equity crowdfunding consente di puntare su imprese che si ritiene abbiano il potenziale per crescere e imporsi sui mercati. Si investono soldi in cambio di una parte delle quote del loro capitale, il che significa diventarne soci.

Tale strumento, di derivazione anglosassone, negli ultimi anni sta conoscendo un significativo sviluppo anche in Italia, grazie a un’evoluzione normativa che ne sta supportando l’utilizzo e la diffusione. In seguito alla sua introduzione ad opera del D.L. 179/2012, infatti, il Legislatore è intervenuto più volte per ampliare la platea dei soggetti che possono fruire di tale meccanismo di finanziamento, stimolare i potenziali investitori e semplificare gli aspetti operativi connessi alle operazioni di equity crowdfunding. Con la Legge di Bilancio 2017, l’accesso allo strumento dell’equity crowdfunding è stato esteso a tutte le piccole e medie imprese a prescindere dalla loro caratterizzazione tecnologica (innovative o meno) e dallo stadio di sviluppo (startup o imprese più mature). Il 2018 è stato, probabilmente, l’anno della definitiva consacrazione e diffusione dello strumento. L’equity crowdfunding consente alle piccole e medie imprese di raccogliere capitale di rischio on-line, anche in forza della previsione di una deroga all’art. 2468, comma 1, C.C., mediante la quale si ammette la possibilità che le S.r.l. possano offrire al pubblico le quote sociali anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, purché ciò avvenga avvalendosi di portali iscritti/annotati nel registro21 tenuto dalla Consob e nel rispetto della normativa regolamentare. D’altra parte bisogna sempre ricordare che è un investimento ad alto rischio.

Il ruolo del Commercialista
Chiunque può investire attraverso l’equity crowdfunding, ma naturalmente è bene che faccia una valutazione a priori della società alla quale è interessato: deve giudicare se il modello di business funziona, se è ripetibile e scalabile, se il team è unito e motivato e altri elementi che una giovane impresa innovativa è tenuta a possedere. Ad apportare un aiuto significativo e un supporto professionale è sicuramente la figura del commercialista. Il ruolo del commercialista e del suo giudizio è stato ulteriormente rafforzato dalle ultime modifiche intervenute nel Regolamento Consob. Una simile previsione testimonia la fiducia del sistema e del Legislatore, ai fini della tutela dei terzi, nella professionalità dei commercialisti e nella loro funzione di mitigazione delle asimmetrie informative esistenti tra gli investitori e la società emittente.

Appare evidente come i commercialisti possano svolgere un ruolo significativo nelle operazioni in questione, agendo in qualità di advisor globale a supporto dell’operazione, curandone gli aspetti di tipo operativo, finanziario, societario, e così via. In ogni caso, attesa la composizione del tessuto imprenditoriale italiano, composto in larga maggioranza da piccole e medie imprese a gestione familiare, il compito più rilevante è probabilmente quello di tipo informativo e culturale: oltre che per una scarsa conoscenza, probabilmente lo scarso utilizzo dell’equity crowdfunding finora registrato è dovuto a resistenze culturali da parte degli imprenditori, che mostrano in generale una scarsa propensione all’ingresso in società di soggetti estranei alla compagine originaria.
Di conseguenza, oltre a dover rendere edotte le imprese sulle possibilità offerte dallo strumento in questione, il commercialista dovrà svolgere anche una funzione di coach dell’imprenditore e della sua famiglia, facendo ricorso anche al suo bagaglio di competenze relative a elementi di finanza comportamentale.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy