25 giugno 2019
25 giugno 2019

Ore 19.44 - Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi

Eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017

L’articolo 23, comma 1, lettera e-ter), lettera b) della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, ha sostituito l’articolo 48, comma 13, terzo periodo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 3 Il nuovo testo in vigore dal 18 giugno 2019 stabilisce:
Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il pagamento dei premi sospesi può essere effettuato in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019 oppure in forma rateale fino a 120 rate mensili di pari importo con versamento della somma corrispondente alle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019.

I soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale devono presentare apposita domanda alla Sede Inail competente, utilizzando il modulo allegato 1, che sostituisce il modulo di rateazione allegato alla circolare Inail 25 gennaio 2019, n. 3. In caso di rateizzazione, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Il primo pagamento corrispondente alla somma delle prime cinque rate, deve essere effettuato entro il 15 ottobre 2019 e i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 15 di ogni mese.

È comunque facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in unica soluzione le somme dovute. Entro il 15 ottobre 2019 devono essere, inoltre, riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.

Il versamento dei premi sospesi deve essere effettuato con modello F24, indicando nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” a seconda dei casi, i numeri di riferimento riportati nell’allegato 2. Per quanto riguarda le disposizioni non modificate dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 si fa integrale rinvio alle precedenti circolari.
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