22 dicembre 2014

Avviso bonario. Pagamento e riscossione

Fiscal News N. 381-2014

L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme dovute a seguito dei controlli effettuati dall'Ufficio e Comunicate al contribuente ai sensi dell'art. 2, co. 2 e dell'art. 3, co. 1 dello stesso decreto legislativo:
- possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo;
- ovvero, se superiori ad Euro 5.000, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. (cfr. art. 10, co. 13-decies, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. con L. 22 dicembre 2011, n. 214, modificato in sede di conversione).
La norma, inoltre, prevede che l'importo della prima rata debba essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e che sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.
Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
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