Con il D.P.C.M. 17 maggio 2020, in attuazione del decreto legge del 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, sono previste misure urgenti di contenimento dell’emergenza sull’intero territorio nazionale.
Continua a essere incentivata la modalità di lavoro agile per le attività professionali, nonché l’utilizzo delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
È raccomandata l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio tra cui il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l’adozione di strumenti di protezione individuale. Devono essere incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Le attività commerciali al dettaglio, quelle dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e delle strutture ricettive nonché le attività degli stabilimenti balneari, compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica nei singoli territori, devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
Viene, in particolare, confermato che lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali che deve avvenire nel rispetto dei contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e per il contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del contagio nei cantieri” del 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e del “protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del contagio nel settore del trasporto e della logistica” del 20 marzo 2020.
È disciplinato, inoltre, l’ingresso in Italia, compresi i transiti e i soggiorni di breve durata.
Sono dettate disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero e in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.
Definite anche le misure da adottare in materia di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID–19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”.
Sono presenti anche ulteriori misure specifiche per la disabilità.
Le disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020 entrano in vigore il 18 maggio, in sostituzione del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, e sono efficaci fino al 14 giugno 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto.
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