Con riferimento a quanto in precedenza comunicato in relazione all’oggetto si avvisa che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/568, della Commissione del 23 aprile 2020, a decorrere dal 26 maggio 2020 non è più necessaria l’autorizzazione all’esportazione di dispositivi di protezione individuale.
Il database Taric è stato aggiornato dalla Commissione di conseguenza e, pertanto, a decorrere da tale data non è quindi più necessaria l’indicazione nella casella 44 del DAU dei codici seguenti codici certificato:
• C086 “Autorizzazione di esportazione – dispositivi di protezione Regolamento (UE) 2020/402”;
• Y975 “Merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2020/402”.
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