4 agosto 2020
4 agosto 2020

Ore 11:00 - Pagamento diretto dei trattamenti CIGD, CIGO, ASO: è online il Messaggio dell’INPS sui termini di decadenza per le domande

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Con il Messaggio n. 3007 del 31 luglio 2020, l'INPS ha riepilogato la disciplina dei termini di decadenza per l'invio delle domande di pagamento dei trattamenti di Cassa Integrazione in Deroga, Cassa Integrazione Ordinaria e Assegno Straordinario Ordinario, anticipati direttamente dall'Istituto.


Dopo un riepilogo delle varie norme intervenute con i Decreti Cura Italia, Rilancio e le rispettive leggi di conversione, il messaggio illustra le diverse casistiche.


Il datore di lavoro deve comunicare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite (modello "SR 41" semplificato), entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.


A seguire, le tempistiche per l'invio del modello "SR 41" semplificato, fissate dalle norme a pena di decadenza:


a. entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora il termine sia successivo al 17 luglio e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale; pertanto, in caso di periodo di integrazione salariale che interessa più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli "SR41" è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l'intero periodo autorizzato;


b. entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, qualora quest'ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;


c. entro il 17 luglio, qualora la data individuata sulla base dei casi a) o b) sia antecedente a quella del 17 luglio.


Il Messaggio richiama, altresì, che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, e successive modificazioni, trascorsi i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.



Per tutti i dettagli, consulta il testo completo del Messaggio.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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