7 agosto 2020
7 agosto 2020

Ore 15:45 - Emergenza epidemiologica: Ripresa della riscossione e riattivazione dei termini sospesi

CNPADC

La Cassa ha disposto la sospensione della contribuzione dovuta nel periodo 23.2.2020 – 2.11.2020; precisamente:




    1. 2^ rata (31.3.2020), 3^ rata (30.6.2020) e 4^ rata (30.9.2020) delle eccedenze contributive risultanti dal PCE2019;
  1. 1^ rata (31.5.2020) e 2^ rata (2.11.2020) dei contributi minimi e del contributo di maternità dovuti nel 2020.

Il Consiglio di Amministrazione del 23.7 u.s. ha stabilito che la contribuzione ancora dovuta al 3.11.2020 (quindi al netto dei versamenti eseguiti nel periodo 23.2.2020 – 2.11.2020) dovrà essere versata alla Cassa in 2 rate annuali di pari importo (salva la possibilità di anticipare autonomamente piu' versamenti per ogni singola rata), senza applicazione di interessi, aventi scadenza, rispettivamente, al 30.9.2021 (50% della contribuzione ancora dovuta) e al 30.9.2022 (50% della contribuzione ancora dovuta).




A tale scopo la Cassa, attiverà un apposito servizio online per generare i MAV per il versamento delle due rate dando la possibilità agli interessati di pianificare i versamenti in base alle esigenze finanziarie, nel corso delle due annualità, con l’unico vincolo di versare il 50% entro la scadenza del 30.09.2021 e il restante 50% entro la successiva scadenza del 30.9.2022 .




Anche il versamento del contributo annuale dei pre-iscritti in scadenza il 30.6.2020 dovrà essere versato in 2 rate di pari importo sempre con scadenza 30.9.2021 e 30.9.2022.




I versamenti effettuati saranno imputati proporzionalmente ai singoli contributi dovuti e confluiranno, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Unitario, nel montante con effetto dall’anno del versamento.


Esempio:
Importo 1^ rata in scadenza il 30.9.2021: € 9.582,00
Anticipo del 25% a nel mese di novembre 2020: € 2.395,5


La ripartizione del versamento avverrà come riportato nella seguente tabella:








































































































































































































Dovuto 1^ rata al 30.9.2021




9.582,0 €




Pagamento anticipato




2.395,5 €




Ancora dovuto 1^ rata




7.186,5 €




2^ rata eccedenze 2019




2.500,0 €




Versamento imputato




625,0 €






1.875,0 €




Contr. soggettivo 2019




1.000,0 €






250,0 €






750,0 €




Contr. integrativo 2019




1.400,0 €






350,0 €






1.050,0 €




Interessi rateazione PCE




100,0 €






25,0 €






75,0 €
















3^ rata eccedenza 2019




2.600,0 €




Versamento imputato




650,0 €






1.950,0 €




Contr. soggettivo 2019




1.000,0 €






250,0 €






750,0 €




Contr. integrativo 2019




1.400,0 €






350,0 €






1.050,0 €




Interessi rateazione PCE




200,0 €






50,0 €






150,0 €
















4^ rata eccedenza 2019




2.700,0 €




Versamento imputato




675,0 €






2.025,0 €




Contr. soggettivo 2019




1.000,0 €






250,0 €






750,0 €




Contr. integrativo 2019




1.400,0 €






350,0 €






1.050,0 €




Interessi rateazione PCE




300,0 €






75,0 €






225,0 €
















1^ rata minimi




872,8 €




Versamento imputato




218,2 €






654,6 €




Contr. soggettivo 2020




671,3 €






167,8 €






503,4 €




Contr. integrativo 2020




201,5 €






50,4 €






151,1 €
















2^ rata minimi




909,3 €




Versamento imputato




227,3 €






681,9 €




Contr. soggettivo 2020




671,3 €






167,8 €






503,4 €




Contr. integrativo 2020




201,5 €






50,4 €






151,1 €




Contr. maternità




36,5 €






9,1 €






27,4 €






Le somme dovute e non versate entro le scadenze previste (50% entro il 30.9.2021 e 50% entro il 30.9.2022) saranno considerate omesse e dovranno essere regolarizzate. La contribuzione oggetto della sospensione dovrà essere integralmente versata qualora concorra al riconoscimento delle prestazioni pensionistiche.




La ripresa del versamento dei piani di ammortamento dell’onere di ricongiunzione e/o riscatto sospesi dal 23 febbraio 2020 avverrà dal mese di novembre e dovranno essere utilizzati i MAV già emessi (ancorché riportanti la scadenza originariamente prevista). Ad esempio, la rata in scadenza nel mese di febbraio avrà scadenza nel mese di novembre e cosi via operando, di fatto, uno slittamento del piano di ammortamento per un periodo esattamente pari a quello di sospensione.




Dal 3 novembre saranno riattivati i termini di tutti gli altri adempimenti contributivi sospesi dal 23 febbraio u.s. (a titolo esemplificativo, quelli per la regolarizzazione delle irregolarità contributive scadute al 23.2.2020, quelli previsti per la presentazione della domanda di iscrizione e per l’adesione ai riscatti e alla ricongiunzione) e quelli connessi ai ricorsi amministrativi.




In prossimità dell’apertura del suddetto servizio online per il pagamento della contribuzione sospesa saranno pubblicate ulteriori informazioni.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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