14 gennaio 2021

La Legge di Bilancio 2021 abroga l’imposta sul money transfer

Aumentata invece l’imposta di consumo per le sigarette elettroniche

Autore: Pietro Mosella
La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) abroga l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. “money transfer”.
La stessa, inoltre, modifica la disciplina di alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Abrogazione dell’imposta sul money transfer– In sostanza, l’articolo 1, comma 1120, della Legge di Bilancio 2021, abroga l'articolo 25-novies del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018.

Appare, quindi, opportuno ricordare che, il richiamato articolo 25-novies del D.L. n. 119/2018 ha istituito dal 1º gennaio 2019 un’imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, dagli istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro. L’imposta, che non si applica ai trasferimenti di denaro per transazioni commerciali, è istituita sui trasferimenti effettuati dagli istituti di pagamento (disciplinati dall'articolo 114-decies del TUB) che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'articolo 1, comma 1, lett. b) ed n) del D. Lgs. n. 11/2010.

A tal proposito, si ricorda, altresì, che per rimessa di denaro o money transfer si intende il servizio di trasferimento effettuato senza far transitare i fondi su rapporti di conto intestati all’ordinante o al beneficiario. L'imposta è dovuta in misura pari all’1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10 euro.

La disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, quindi, abroga la sopra citata disposizione che istituisce l’imposta. Sul punto, nella relazione illustrativa, si chiariscono le motivazioni del provvedimento, ovvero si sottolinea che, nel corso dell’istruttoria finalizzata all’adozione dei relativi provvedimenti attuativi, sono emerse diverse problematiche che hanno reso difficile l’adozione di questi ultimi provvedimenti.

Sigarette elettroniche– La Legge di Bilancio 2021 modifica anche la disciplina di alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo. L’articolo 1, commi 1124 e 1125 della citata legge, infatti, rimodula, aumentandola, l’imposta di consumo prevista per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

Si novella, in pratica, l’articolo 62-quater del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (D.Lgs. n. 504/1995).

Il suddetto comma stabilisce che, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente:
  • al 15 per cento e al 10 per cento dal 1° gennaio 2021;
  • al 20 per cento e al 15 per cento dal 1° gennaio 2022;
  • al 25 per cento e al 20 per cento dal 1° gennaio 2023.

La disposizione prevede, altresì, che «il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto».

Il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è, altresì, tenuto alla preventiva prestazione di cauzione che è «di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta».

A decorrere dal 1° aprile 2021, la circolazione dei prodotti richiamati è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana.

Sempre con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, saranno stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

La disposizione in commento apporta modifiche anche al comma 5-bis del richiamato articolo 62-quater, prevedendo adesso che, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide secondo i seguenti criteri:
  • a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti richiamati e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
  • b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
  • c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
  • d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

Nelle more dell'adozione della determinazione menzionata, agli esercizi è consentita la prosecuzione dell'attività.

Infine, il citato comma 1125, va a modificare l’articolo 21, del D. Lgs. n. 6/2016, stabilendo che la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale, è consentita secondo le modalità definite con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

É, inoltre, disposto che, in caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione delle norme sulla vendita a distanza, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell’Agenzia dogane e monopoli l’inibizione di siti web (articolo 102 del D.L. n. 104/2020).
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