25 gennaio 2021

Professionisti: polizze per il visto “leggero” valide anche per il Superbonus

Utile il richiamo normativo del Superbonus nel contratto

Questo argomento sarà trattato e approfondito nel corso dell’evento “Tax Focus 2021”

Autore: Felicia Sdanganelli
Ai fini dell’agevolazione di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio n. 34/2020, il Legislatore richiede che i soggetti che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni necessarie per permettere ai beneficiari di poter fruire della maxi-detrazione del 110%, debbano stipulare “una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata”.

Infatti, oltre alle pesanti sanzioni amministrative - da euro 2.000 a euro 15.000 - applicabili per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa, la non veridicità delle stesse comporta la decadenza dal beneficio, con la conseguenza che il professionista tenuto al rilascio di attestazioni e asseverazioni possa essere chiamato a rispondere, anche nei confronti del cliente, per eventuali errori (per dolo o colpa).

Il comma 13 dell’articolo 119 stabilisce che ai fini della detrazione del 110% e dell’opzione per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Considerato il pesante regime sanzionatorio, che non esclude la rilevanza penale nel caso in cui il fatto costituisca reato, la norma impone ai professionisti la stipula di polizze di assicurazione della responsabilità civile a garanzia del danno potenzialmente procurabile nei confronti del cliente e dell’Erario. Il mercato assicurativo, da subito in fermento nel proporre prodotti su misura per i nuovi ruoli e le nuove responsabilità in capo a professionisti e tecnici, rilevano come di fatto non sia sufficiente una semplice integrazione delle polizze RC obbligatorie.

Anzitutto, da un punto di vista temporale, la copertura deve essere estesa su un orizzonte di cinque anni. Inoltre i prodotti devono avere una struttura variabile in considerazione del numero di incarichi assunti e quindi di pratiche da coprire. Ed è proprio su questo fronte che si rilevano le maggiori perplessità nel calcolo del massimale. Dalla definizione normativa non è chiaro come debba avvenire l’“adeguata” determinazione e quali criteri debbano essere applicati. Anche a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, secondo l’interpretazione normativa fornita dal Legislatore, i professionisti sono chiamati ad integrare la propria polizza RC.

Detto ciò, i soggetti chiamati ad apporre il visto di conformità “leggero”, solitamente hanno già sottoscritto un prodotto di polizza che va oltre l’RC base.

Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna ulteriore precisazione. In ogni caso, il consiglio di Maurizio Postal, consigliere nazionale dei commercialisti, con delega alla fiscalità, “è di contattare comunque la propria compagnia/broker per far inserire in polizza almeno un richiamo preciso alla norma”.
fascia quesiti
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