In considerazione dell’evoluzione e dei cambiamenti della realtà economica e lavorativa del Paese, che impongono una maggiore flessibilità operativa da parte del settore produttivo, con la circolare INPS 9 febbraio 2021, n. 19 l’Istituto fornisce nuove indicazioni sull’attestazione dei requisiti richiesti in materia di classificazione delle imprese facenti parte di gruppi industriali.
Nell’ambito di un gruppo industriale, in linea generale, ci sono:
una società capogruppo (holding), con attività di direzione e di controllo;
una o più società che svolgono attività produttiva di natura manifatturiera;
una o più società di servizi e di distribuzione.
Dopo aver richiamato i requisiti dettati con la circolare INPS 9 dicembre 1994, n. 321 per l’applicazione dei criteri dell’inquadramento unico, nel settore Industria, alle imprese appartenenti a un gruppo industriale si indicano le nuove modalità con cui deve essere attestato il requisito dell’attività svolta in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese dello stesso gruppo, parti di un unico processo produttivo, che dovrà permanere nel tempo.
Si precisa che ai gruppi di imprese derivanti da aggregazione avvenuta sulla base dell’acquisto di pacchetti azionari non si applicano gli stessi requisiti.
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