24 febbraio 2021
24 febbraio 2021

Ore 18:05 - Assegno ordinario erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali

MLPS

Con il Messaggio n. 769 del 23 febbraio 2021, l'INPS rende chiarimenti in ordine ai criteri di accesso ai trattamenti di assegno ordinario erogati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali, fornendo precisazioni rispetto alle istruzioni contenute nella Circolare n. 28 del 17 febbraio 2021.

In particolare, per le aziende rientranti nel campo di applicazione del FIS nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali che prevedono il requisito occupazionale, l'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione. Tale condizione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l'accesso all'assegno ordinario ai sensi del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020) e del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni in L. 176/2020)

Invece, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l'assegno ordinario in base al Decreto Agosto e al Decreto Ristori, ai fini della valutazione delle istanze presentate ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) - per periodi che presentino o meno soluzione di continuità - si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.
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