22 maggio 2015

Centro interessi vitali e interessi personali

Fiscal News N. 157-2015

Con la sentenza n. 6501/15, pubblicata 31.03.2015, dalla Sezione Tributaria della Suprema Corte è stato affermato che il soggetto che si è trasferito all’estero ed in particolare in un paradiso fiscale, per svolgere un’attività di lavoro dipendente che lo impegna a tempo pieno, non deve pagare le tasse in Italia, secondo il principio di tassazione su base mondiale, nonostante nel Belpaese siano rimasti gli affetti familiari.
Assume notevole rilevanza il fatto che i giudici della Suprema corte attribuiscono al contribuente l’onere di provare l’effettività del trasferimento, nonostante la presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni.
Va altresì evidenziato che nell’avallare la tesi del contribuente, disconoscendo la residenza fiscale italiana invocata dall’Amministrazione Finanziaria, i giudici della Suprema Corte affermano la rilevanza prioritaria, seppur in maniera indiretta, dei legami economici. Tale elemento era stato valorizzato dal giudice di merito, che aveva individuato la residenza fiscale del contribuente in Svizzera in ragione del fatto che il soggetto ivi svolgeva lavoro subordinato per otto ore al giorno.
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