19 ottobre 2021
19 ottobre 2021

Ore 17:45 - Cittadini britannici in Italia: prestazioni assistenziali dopo Brexit

INPS

La circolare INPS 18 ottobre 2021, n. 154 chiarisce i criteri e fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento di prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, in applicazione dell’Accordo di recesso (Withdrawal Agreement, WA) sottoscritto con l’Unione Europea e a conclusione del periodo di transizione dopo Brexit già disciplinato.

I cittadini del Regno Unito, residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020 e che mantengono i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data, sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea e non devono costituire un nuovo status di soggiorno.

Tale criterio si applica ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle seguenti prestazioni già in godimento:


  • prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia (assegno di natalità, bonus asilo nido e contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, premio alla nascita, assegno temporaneo, ecc.);
  • assegno sociale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • prestazioni di invalidità civile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità);
  • prestazioni di inclusione sociale e contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà).


A partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, possono richiedere, presso la Questura di residenza, un documento di soggiorno in formato digitale. Le informazioni per il rilascio del suddetto documento sono contenute nel vademecum realizzato dal Ministero dell’Interno e disponibile sul sito web dello stesso.

Tale documento rappresenta un diritto per i cittadini del Regno Unito e garantisce un più agevole riconoscimento dei diritti previsti dall’Accordo di recesso (se ricorrono le condizioni), ma non costituisce un obbligo.

Nella circolare sono inoltre fornite precisazioni circa l’ambito di applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto.
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