L’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato dall’Istituto, con nota del Direttore generale n.68 del 3/11/2016, in merito alla natura dell’assegno di cura si è pronunciato con parere del 17/01/2017 riconoscendo che, l’assegno di cura spettante ai soggetti residenti nella Provincia di Bolzano indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale n.9/2007, costituisce una misura aggiuntiva e ulteriore di sostegno rivolta alle persone non autosufficienti, sostanzialmente analoga nella ratio e nella finalità di consentire una vita dignitosa, all’indennità di accompagnamento provinciale, nonché alla medesima indennità prevista dalla legislazione vigente nel resto del territorio nazionale ed erogata in misura fissa dall’Inps.
Alla luce del parere sopra riportato, gli importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007 n. 9, non devono essere computati nel reddito dichiarato ai fini dell’assegno per il nucleo familiare.
Le Sedi provvederanno all’annullamento in autotutela degli eventuali indebiti per assegno per il nucleo familiare generati dal computo di tali importi.
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