2 marzo 2018
2 marzo 2018

ore 16.55 - Convenzione fra INPS e CISLA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

La convenzione ha validità fino al 31/12/2017 ed è rinnovabile, di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula e su specifica richiesta dell’Organizzazione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, da far pervenire con un preavviso di almeno 60 giorni.

Soggetti che possono rilasciare la delega - Nello specifico hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.

Restano dunque esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio - L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione e decorrenza - La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti, per i trattamenti della Gestione Dipendenti Privati, a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione che acquisisce la delega alla riscossione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità.

L’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione deve avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. L’Organizzazione deve, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l’originale firmato.

Revoca - L’iscritto può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla elaborazione della domanda.

Misura del contributo sindacale - L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:
0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  1. 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  2. 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
  3. 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a partire dal 1° gennaio 2017, sono previsti i seguenti costi:

Revoca delega cartacea (residuale) € 0,31
Gestione delega € 0,04

Codice INPS - Il codice INPS assegnato è BU.
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