Il D.L. 193/2016, convertito con la L. n. 225/2016 sancisce in via normativa un’impostazione che era già stata ammessa in via interpretativa dalla C.M. 10 giugno 1983 n. 24/8/845, secondo la quale “le ritenute relative alle provvigioni predette, ove per qualsiasi ragione non vengano scomputate dall’imposta dell’anno cui sono imputabili le provvigioni medesime, potranno essere comunque detratte dall’imposta dell’anno in cui le provvigioni stesse sono state pagate.”
Pertanto ora il percipiente ha la possibilità di scegliere:
- tra lo scomputo nella Dichiarazione dei Redditi relativa all’anno di competenza dei redditi (principiodi competenza);
- e lo scomputo nella dichiarazione dell’anno successivo, in cui è operata la ritenuta (principio dicassa).
Resta fermo, tuttavia, che “le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate.
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Scomputo ritenute per professionsiti (194 kB)
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Allegato a Fiscal News n. 168 del 24.05.2018 Tavola Sinottica (135 kB)
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