15 dicembre 2014

Opzione per la trasparenza fiscale

Fiscal Adempimento N. 43-2014

Entro il termine del 31 dicembre 2014 le società di capitali, di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir, che vogliono accedere al regime di trasparenza fiscale devono esercitarne l’opzione. L'opzione deve essere esercitata sia dalla società partecipata, sia da tutti i soci, che devono comunicare la propria scelta alla partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La mancata comunicazione, anche soltanto da parte di uno dei soci, rende inefficace l’opzione per il regime in esame.
L’opzione per l’esercizio del regime di trasparenza, disciplinata dall’art. 115 e applicabile anche alla piccola trasparenza ex art. 116 TUIR è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all’Amministrazione Finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti. La società che ha optato per il regime di trasparenza in esercizi passati, alla
scadenza del triennio può rinnovare l’opzione, a tale fine è necessario che il rinnovo sia espressamente manifestato sia dai soci che dalla società.
Dal 2015 non sarà più necessario esercitare l’opzione entro il primo dei tre periodi d'imposta di efficacia della stessa, con apposita comunicazione (art. 16, comma 1 Decreto Semplificazioni). L’opzione potrà essere perfezionata «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».
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