Il modello Unico può essere presentato telematicamente sia dal contribuente che da un intermediario abilitato. In questo secondo caso, l’intermediario, una volta accettato l’incarico di trasmettere la dichiarazione, dovrà provvedere entro i termini previsti dalla legge.
Qualora i termini non vengano rispettati è passibile di sanzione, la quale potrà eventualmente essere ravveduta.
È prevista, infatti, a carico degli intermediari abilitati che non trasmettono, o trasmettono con ritardo, le dichiarazioni, una sanzione da € 516,00 a € 5.164,00. Le violazioni inerenti la trasmissione telematica che interessano l’intermediario, nonché le sanzioni conseguenti, sono distinte rispetto alla violazione commessa del contribuente. Il trasgressore è il soggetto, persona fisica o giuridica, abilitato alla trasmissione telematica.
Nell’ipotesi in cui il contribuente richieda l’invio telematico oltre il termine di legge, l’incaricato alla trasmissione telematica è tenuto ad effettuare l’invio entro un mese dall’assunzione dell’incarico per la trasmissione. Pertanto nel caso in cui l’intermediario assolva al suo obbligo, entro tale termine lo stesso non è sanzionabile.
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Intermediario e tardiva trasmissione di Unico (138 kB)
Intermediario e tardiva trasmissione di Unico - Fiscal News N. 268-2014
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