Ai fini IVA, con la Legge n. 244/2007 è stato regolamentato il diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto dei veicoli a motore, compresi i carburanti, lubrificanti e servizi d’impiego, al fine di adeguare l’ordinamento italiano a quello europeo.
In particolare, in seguito alla modifica dell’art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, un veicolo stradale a motore può essere considerato strumentale ai fini IVA (imposta interamente detraibile), ma allo stesso tempo soggetto a limitazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi.
Sull’argomento è intervenuta recentemente la Direzione regionale delle Lombardia che in risposta ad un interpello ha negato l’integrale detrazione dell’Iva relativa a veicoli concessi in uso promiscuo all’amministratore.
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IVA. Detrazione per le auto (86 kB)
IVA. Detrazione per le auto - Fiscal News N. 342-2014
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