Le conseguenze della riconversione, attuata in funzione degli obbiettivi applicativi dell’imposta di registro, di un contratto di acquisto di una unità immobiliare in una cessione di un’area fabbricabile, tenuto conto della circostanza che, in precedenza alla sottoscrizione dell’accordo, il cedente avesse presentato una domanda di autorizzazione all’abbattimento del fabbricato e alla sua riedificazione, in
seguito istantaneamente abbattuto e riedificato, non posseggono il titolo giuridico per essere meccanicamente applicati né in tema di imposta sul valore aggiunto, né tantomeno di imposte sui redditi. Appare pertanto manifesto che se il Parlamento fosse stato intenzionato a concedere
l’accrescimento del postulato indistintamente a tutti i tributi, ne avrebbe fatto esplicita menzione, invece di inserirla all’interno della disposizione che disciplina uno specifico tributo, quale è l’imposta di registro,
manifestando l’intendimento di limitare l’applicazione esclusivamente all’imposta di registro e facendo venir meno qualsivoglia potenzialità di allargamento, per analogia, all’IVA e alle imposte sui redditi.
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Riqualificazione atto compravendita (134 kB)
Riqualificazione atto compravendita - Fiscal News n. 214-2015
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