1 settembre 2014

Tasi. Maggiorazione dello 0,8

Fiscal News N. 214-2014

Il Ministero delle Finanze, in risposta ai numerosi quesiti in ordine all’applicazione della TASI, con particolare riferimento alla maggiorazione dello 0,8 per mille, prevista dall’art. 1, comma 677, della Legge di stabilità 2014, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a seguito delle modifiche apportate dalla D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, fornisce i necessari chiarimenti sul tema.
Il comma 677 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per l’anno 2014 prevede che il comune può determinare l’aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
L’art. 1, co. 1, lett. a), del D. L. n. 16/2014, ha aggiunto a detto comma, un’ulteriore disposizione la quale stabilisce che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla
stessa tipologia di immobili. Il Ministero ribadisce che i limiti in questione consistono:
- nella somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile (c.d. “primo limite”), che non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le altre minori aliquote devono essere riferite al 6 per mille fissato per l’abitazione principale, che è stata esclusa dall’IMU solo a partire dal 2014, ad eccezione delle
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché al 2 per mille relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale. Con riferimento a tali fabbricati, il Ministero, tuttavia, precisa che il limite in questione è in realtà pari all’1 per mille; dunque, non può essere neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille;
- nell’aliquota TASI massima per il 2014, che non può eccedere il 2,5 per mille (c.d. “secondo limite”). Pertanto, la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può decidere di utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.
Nel primo caso, occorre distinguere due ipotesi:
· se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma IMU+TASI a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l’abitazione principale, non potrà fissare un’aliquota TASI superiore al 2,5 per mille;
· se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l’aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille l’abitazione principale.
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