25 luglio 2023

Caparra e acconto sono la stessa cosa?

Quali sono le differenze sostanziali e quali quelle fiscali

Autore: Antonio Tursi
Cerchiamo di spiegarlo in modo semplice, ricordando che bisogna porre la massima attenzione nell’uso improprio dei termini, perché non sono proprio la stessa cosa.

Caparra e acconto: le differenze - Quando si procede all’acquisto di un’auto, o di un immobile, spesso viene richiesta un anticipo di denaro sul prezzo da corrispondere, sotto forma di caparra o di acconto. Caparra e acconto non sono sinonimi ma rappresentano due istituti diversi, ognuno con le proprie caratteristiche.

Cos’è l’acconto - L’acconto è l’istituto più semplice, trattandosi di una somma versata al venditore a titolo di anticipo sul prezzo di un bene.
L’acconto non offre garanzie, ad esempio se la vendita salta per qualsiasi ragione dev’essere sempre restituito all’acquirente, anche se è stato costui a tirarsi indietro. Eventualmente il venditore può rivolgersi a un giudice, e sarà poi lui, in caso di ragione, a stabilire un eventuale indennizzo. L’acconto rappresenta quindi una sorta di “atto di prova” della volontà dell’acquirente di concludere il contratto, senza però vincolare in alcun modo le parti. Ovviamente se la compravendita si conclude positivamente, l’importo versato come acconto viene detratto dal prezzo finale.

Cos’è la caparra - L’articolo 1385 del Codice civile disciplina la “caparra confirmatoria”, è la somma di danaro che una parte si impegna a versare all’altra, al momento della firma di un contratto, a garanzia dell’impegno assunto: quindi la caparra ha una funzione di risarcimento.

Infatti se il contratto viene rispettato e la compravendita è andata a buon fine, chi ha incassato la caparra può trattenerla come anticipo sul pagamento complessivo.

Se invece, l’acquirente che ha versato la caparra risulta inadempiente e non rispetta il contratto, il venditore che ha ricevuto la caparra può recedere dal contratto, determinandone l’interruzione e trattenendo quanto ricevuto a titolo di indennizzo senza bisogno di aprire una causa.
Pertanto, se l’acquirente cambia idea e decide di non comprare più il bene in questione, perde la caparra eventualmente versata.

Oppure se l’inadempimento è da imputare a colui che ha ricevuto la caparra, di solito il venditore, l’altra parte, cioè l’acquirente, potrà non solo recedere dal contratto ma anche richiedere la restituzione di una somma pari al doppio della caparra versata. Se, addirittura, si ritiene che il danno subito è superiore al valore della caparra, si può chiedere l’intervento di un giudice per l’esecuzione forzata del contratto o il risarcimento del maggior danno.

Di contro, l’acconto costituisce soltanto un’anticipazione del prezzo dovuto e non può essere trattenuto in caso di risoluzione del contratto per inadempimento. In assenza di indicazioni, ogni somma versata come anticipo di pagamento è sempre considerata ‘acconto’. Mentre può considerarsi ‘caparra’ solo se risulta espressamente identificata come tale.

Caparra penitenziale - Non esiste solo la caparra confirmatoria, ma anche quella penitenziale.

La caparra confirmatoria è già versata al momento della conclusione del contratto, ha la funzione di risarcimento e consegue soltanto al recedere dal contratto, invece la “caparra penitenziale” (detta anche clausola penale) serve a quantificare in anticipo l’entità del risarcimento in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento contrattuale, ed è disciplinata dall’articolo 1386 del Codice civile.

La clausola penale, quindi, ha sì la funzione di liquidare il danno ma senza che ciò comporti l’interruzione del rapporto contrattuale, che persiste. La parte che ha subito il danno potrà infatti pretendere l’adempimento tardivo (se la penale è stata richiesta per il ritardo nell’inadempimento) o agire con l’esecuzione forzata, tramite un giudice, con la possibilità di chiedere il risarcimento del danno ulteriore se ciò è stato espressamente convenuto nella clausola penale.

Caparra e tempi, anche in caso di finanziamenti - La maggior parte delle volte, l’inadempienza riguarda i tempi, ad esempio chi ha acquistato un’auto versando una caparra e firmando un contratto che prevede la consegna della vettura entro sei mesi, se dopo tale periodo non ha ancora ricevuto l’auto può legittimamente chiedere il recesso del contratto di acquisto e la restituzione della caparra con importo doppio, rinunciando ovviamente all’acquisto dell’auto.

Inoltre mettiamo il caso che si è deciso di attivare un finanziamento, ma questo non sarà erogato, il concessionario è tenuto a rimborsare la caparra se la relativa clausola è stata stabilita dal contratto.

Cosa ci dice il fisco a riguardo e a seconda dei casi - Nel caso, all’interno di un contratto preliminare si faccia riferimento alla caparra confirmatoria, la misura dell’imposta di registro sarà pari allo 0,50% della caparra ex artt. 6 e 10 della tariffa, parte I, del Testo Unico imposte di registro. Se invece parliamo di semplice acconto l’imposta di registro sarà pari al 3% ex artt. 9 e 10 della tariffa, parte I, del Testo Unico imposte di registro.

Questa differenza è perché la caparra cofirmataria in realtà avrebbe una natura più che altro risarcitoria o indennitaria derivante dall’inadempimento della controparte per cui non dovrebbe essere considerato come un reddito diverso. Tuttavia, al momento in cui la caparra viene trattenuta dal venditore per inadempimento contrattuale della controparte acquirente si tratterebbe di un vero e proprio provento tassabile come reddito diverso.

Ciò che è rilevante ai fini del trattamento fiscale è il momento di conseguimento del ricavo o di sostenimento del costo sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi per cui il ricavo ed il costo concorreranno alla rilevazione secondo un criterio di competenza, ossia quando siglate il contratto (cfr. Art. 109 del Tuir) per le società e per i lavoratori autonomi secondo un criterio di cassa, cioè quando lo incassa materialmente.

Da un punto di vista contabile l’acconto sarà rilevato solo patrimonialmente e finanziariamente mentre ai fini IVA farà maturare il debito/credito di imposta. La caparra confirmatoria si comporta come per l’acconto, eccezion fatta per la non applicabilità dell’Iva.
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