2 febbraio 2024

Visto di conformità ai tributaristi: arriva l’ok del Consiglio di Stato

Le norme che limitano l’apposizione al visto di conformità ai tributaristi sono palesemente incostituzionali. Così si è espresso il Consiglio di Stato nella recente ordinanza n.995 del 31 gennaio 2024, nel cui dispositivo finale si legge testualmente “Il Consiglio di Stato… dichiara rilevanti e non manifestatamente infondate in relazione agli artt 3, 41 e 117 comma 1 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzione dell’art 35 comma 3 decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 nei sensi di cui in motivazione. Sospende il giudizio in corso e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale”.

Ed è proprio sulle motivazioni addotte dal Consiglio di Stato che il Presidente nazionale Lapet Roberto Falcone ha espresso grande soddisfazione: “si tratta di una ordinanza straordinaria che giunge a coronare anni di intensa attività svolta al fine di estendere il visto di conformità ai tributaristi. La nostra soddisfazione è data dal fatto che i giudici hanno ritenuto fondati i nostri rilievi mossi innanzi al Tar regionale della Puglia e disattesi dal giudice di prime cure (sentenza n. 1192/2022)”.

In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato l’incostituzionalità della riserva di apposizione del visto di conformità dove esclude i tributaristi. È palese a dire del Consiglio di Stato la violazione dell’art 3 della Costituzione con riguardo al principio della ragionevolezza e non discriminazione, dell’art 41 sulla libertà di iniziativa economica e dell’art 117 di diritto euro unitario in merito alla violazione della libertà di esercizio di prestazione di servizi come previsto dalle direttive europee.

Colpisce la Lapet l’excursus che il giudice fa sul sistema attuale del mondo professionale. Ed infatti procedendo nella lettura dell’ordinanza si rileva l’evidenza di un sistema duale costituito da ordini e associazioni professionali di cui alla legge n.4/2013. Per cui il giudice si sofferma a sottolineare che nelle rispettive competenze, gli iscritti in ordini da un lato e gli iscritti in associazioni come la Lapet dall’altro, garantiscono allo stesso modo l’utenza in termini di affidabilità della prestazione, di vigilanza e di rispetto del codice deontologico. Unica differenza esistente tra le due organizzazioni è che gli ordini hanno veste pubblica e le associazioni sono di carattere privatistico.

In definitiva il Consiglio di Stato conferma che le attività libere possono essere esercitate sia da professionisti ordinistici che da professionisti cui alla legge n. 4/2013 e non può pertanto costituire attività riservata l’apposizione del visto di conformità.

Infatti, notevole perplessità ha suscitato nel Consiglio di Stato l’attuale situazione che consente al tributarista di tenere le scritture contabili, redigere dichiarazioni, inviarle e poi non poterle vistare. Tutto ciò è illegittimo e incostituzionale, lo ha sempre sostenuto la Lapet e lo conferma ora anche il Consiglio di Stato
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