20 giugno 2023

Abilitazione revisione legale: nuove regole in vigore dal 1° luglio 2023

In Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Giustizia

Autore: Pietro Mosella
É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 139 del 16-06-2023) il decreto n. 71/2023 del Ministero della Giustizia relativo al “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame d’idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”.

Composizione commissione esaminatrice - Il suddetto decreto entrerà in vigore il 1° luglio 2023 e provvede, anzitutto, a novellare l’articolo 4 del decreto n. 63/2016 del Ministro della Giustizia, nella parte relativa alla composizione della commissione esaminatrice, prevedendo adesso che, quest’ultima, sia nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa è composta da:
  • a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalità, che la presiede;
  • b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 1 del decreto n. 63/2016;
  • c) un revisore legale iscritto nel Registro da almeno cinque anni;
  • d) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Modifiche alle prove d’esame – Il decreto in esame, apporta anche modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento delle prove d’esame, novellando, di conseguenza, l’articolo 5 del decreto n. 63/2016 e fornendo indicazioni in merito alle tempistiche, alle modalità di sorteggio delle materie d’esame, alla durata per lo svolgimento di ciascuna delle prove, ai testi legislativi ammessi alle prove, agli adempimenti al cui rispetto sono tenuti i candidati e la Commissione durante le prove, nonché alle modalità di correzione e di valutazione degli elaborati.

Nello specifico, il bando per l'ammissione all'esame d’idoneità professionale per l'esercizio della revisione legale, dovrà contenere indicazioni sulla modalità con la quale è svolta ciascuna delle prove d’esame, consistente nella risoluzione per iscritto di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima predeterminata, nonché l'indicazione delle materie su cui si svolgerà la prova orale.

Svolgimento prove scritte – Per effetto delle modifiche apportate dalla nuova disciplina riguardo allo svolgimento delle prove scritte, i candidati saranno identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso un idoneo documento d’identità personale in corso di validità. Lo svolgimento delle prove scritte avrà luogo «in massimo tre giorni consecutivi».

È, altresì, previsto che, il mattino del giorno fissato per ciascuna prova scritta, la Commissione formulerà nove quesiti a domanda aperta, vertenti sulle materie d'esame previste, per quel giorno, dal decreto con cui è stato indetto l'esame.

I quesiti saranno suddivisi in gruppi di tre, curando che ciascun gruppo di quesiti verta, nell'insieme, su tutte le materie previste per la giornata d’esame. Ogni gruppo di quesiti sarà trascritto su di un foglio che, firmato dal presidente, è chiuso in una busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procederà al sorteggio di una delle buste ed alla pubblicazione del testo della prova in essa contenuto, dandosi, altresì, lettura del testo dei quesiti non sorteggiati.

I quesiti, sono formulati in modo da consentire al candidato di dimostrare la conoscenza dei principi fondamentali di ciascuna delle materie su cui verte la prova.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte, inoltre:
  • sono assegnate ai candidati fino ad un massimo di cinque ore dalla dettatura dei quesiti;
  • non sono ammessi agli esami i candidati non presenti quando la dettatura è iniziata;
  • i candidati usano esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo d'ufficio.
È, altresì, ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, presentati dal candidato prima dell'inizio delle prove scritte e preventivamente autorizzati dalla commissione.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare fra loro e né con estranei, pena l'esclusione dopo un primo richiamo del quale è fatta menzione nel verbale.

Sarà escluso dall'esame il candidato sorpreso a copiare o in possesso di cellulari, strumenti informatici e di testi non ammessi, di scritti o di appunti di qualsiasi genere che dovranno essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza.

Il presidente della Commissione sarà responsabile della legalità delle operazioni di esame.

Durante tutto il tempo in cui si svolgerà la prova, dovranno essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi, «è affidata la polizia degli esami».

Modalità di svolgimento prove orali – Le prove orali dovranno svolgersi in un'aula aperta al pubblico, ovvero in videoconferenza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo, comunque, l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino:
  • la pubblicità della stessa;
  • l'identificazione dei partecipanti;
  • la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
Tutto ciò, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del segretario della Commissione e del candidato da esaminare. La prova orale completa non potrà avere durata superiore a sessanta minuti.

Equipollenza con esami di Stato - Il decreto in commento, infine, apporta modifiche alla disciplina dell'equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate ed integrazioni necessarie.

Per effetto di tali modifiche, si stabilisce che, sono esonerati dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto n. 63/2016 che hanno già formato oggetto di esame universitario, secondo le modalità contenute nella convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 39/2010, «i soggetti che hanno conseguito il titolo di studio indicato nella convenzione medesima».
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