25 novembre 2023

Approvato il Regolamento sul procedimento per ottenere il parere di congruità degli onorari

Dovrà essere adottato dagli Ordini territoriali con specifica delibera

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha comunicato con l’Informativa n. 143 del 23 novembre 2023, di aver approvato, nella seduta del 9 novembre scorso, il Regolamento disciplinante il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari, ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 49/2023, nonché i relativi allegati.

Detto Regolamento dovrà essere adottato dagli Ordini territoriali, con specifica delibera, al fine di disciplinare i procedimenti originati dalle istanze con cui gli iscritti agli Ordini o i loro eredi, richiederanno al Consiglio dell’Ordine di rilasciare il parere di congruità, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 49/2023.

A tal proposito, l’Informativa in commento ricorda che, il citato articolo 7 della Legge n. 49/2023, prevede che, nei rapporti professionali previsti dall’articolo 2 della medesima legge, in alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e ss. del c.p.c. e di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 150/2011, il parere di congruità emesso dall'Ordine sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla Legge n. 241/1990 e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del c.p.c., entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Nell’Informativa in commento si evidenzia, altresì, che l’istanza ai fini del rilascio del parere di congruità, potrà essere formulata dagli iscritti o dai loro eredi che abbiano maturato compensi nell’ambito di rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 c.c., regolati da convenzioni, di qualsiasi natura, aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali:
  • a) svolte in favore d’imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
  • b) rese dal professionista in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D. Lgs. n. 175/2016, con esclusione di quelle rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.

Sul punto, è bene sottolineare anche quanto osservato nel documento in consultazione riguardante le Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate (si veda sul punto anche l’articolo “In consultazione le nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale delle non quotate” del 15 novembre 2023).

Considerata la ratio della sopra citata Legge n. 49/2023, ovvero quella di evitare la sottoscrizione d’incarichi o mandati professionali che prevedono compensi inferiori ai valori determinati in base ai criteri generali enunciati nella normativa ed agli importi prestabiliti dai parametri, appare opportuno che, per gli incarichi conferiti a partire dal 20 maggio 2023 dalle società rientranti nel perimetro oggetto dell’intervento legislativo, i singoli Ordini territoriali adottino comportamenti improntati a ragionevolezza e buon senso nei confronti degli iscritti, i quali, per ovviare alla richiesta di compensi che a seguito della rigorosa applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 140/2022, risultino decisamente abnormi e, quindi, sproporzionati alla qualità ed alla quantità del lavoro da svolgere, accettino importi inferiori rispetto a quelli risultanti da un corretto calcolo ma che, comunque (rispettosi della prescrizione di cui all’articolo 1 ed all’articolo 3, comma 1, della Legge n. 49/2023), risultino proporzionati alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione professionale.

Diversamente, nelle sopra citate Norme di comportamento, si auspica che siano assunti provvedimenti disciplinari in presenza di compensi pattuiti manifestamente sottosoglia e lesivi di una leale concorrenza professionale, come peraltro chiarito dalla normativa in materia.

Tornando, infine, all’Informativa n. 143 in esame, il Consiglio Nazionale ricorda agli Ordini territoriali che, l’articolo 12, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 139/2005, attribuisce al Consiglio dell’Ordine il potere di adottare il parere di liquidazione/congruità e che, il parere rilasciato dal medesimo Consiglio, è atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, da rilasciare nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 241/1990, in materia di procedimenti amministrativi.

Anche la fase istruttoria del procedimento di rilascio del parere di liquidazione/congruità - evidenzia ancora il CNDCEC - si qualifica come attività amministrativa tipicamente finalizzata all’emanazione del provvedimento finale, espressione diretta delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio dell’Ordine. Ne deriva che, nessuna parte del procedimento di rilascio del parere o una fase di esso (ad esempio l’attività istruttoria), può essere delegata all’esterno dell’Ordine.
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