13 ottobre 2015

Commercialista autoorganizzato senza IRAP

Autore: Redazione Fiscal Focus
In tema di IRAP, non è sufficiente che il lavoratore autonomo sia il responsabile dell’organizzazione della propria attività, ma è anche necessario che il medesimo impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

È quanto ha affermato la Sesta Sezione-T della Suprema Corte (ordinanza n. 20359/15, pubblicata il 9 ottobre).

Un ragioniere commercialista genovese ha fatto domanda di rimborso in relazione all’IRAP versata per l’anno d’imposta 2005 vedendosi opporre un diniego dall’Agenzia delle Entrate. Dal che l’instaurazione del giudizio in Commissione Tributaria che non ha avuto esito felice. Infatti la CTR della Liguria, confermando il rigetto dell’impugnazione già espresso dalla CTP di Genova, ha ritenuto sussistente il presupposto impositivo.

La CTR ha ritenuto rilevante ai fini dell’imposizione “l’autonomia dell’organizzazione, intesa come propria organizzazione in cui si sviluppi una attività indipendente, autosufficiente, nonché autodeterminata del professionista”. Nel caso di specie, quindi, il contribuente ha sicuramente realizzato il presupposto impositivo, “per il solo fatto di svolgere la sua attività con continuità e mediante propria esclusiva organizzazione e con reddito consistente”.

Ebbene, ad avviso della Suprema Corte, il giudice dell’appello ha confuso il concetto di autonoma organizzazione con quello di autoorganizzazione, il quale, a ben vedere, caratterizza l’attività di qualunque lavoratore autonomo, posto che il lavoratore autonomo – diversamente dai lavoratori dipendenti e da quelli coordinati e continuativi – non deve dare conto ad alcuno delle proprie scelte organizzative.

E allora ai fini impositivi è richiesto qualcosa in più dell’autoorganizzazione: “in tema di Irap” – chiariscono i giudici del Palazzaccio – “è soggetto passivo dell'imposta chi si avvalga, nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo ‘know-how’, con la conseguenza che può essere escluso il presupposto di imposta quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella autorganizzazione del professionista o, comunque, quando l'organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento” (cfr. Cass., Sez. 5, n. 30753/2011).

Ai fini impositivi, pertanto, non è sufficiente che il lavoratore autonomo sia il responsabile dell’organizzazione della propria attività, ma è anche necessario che impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

La CTR dovrà riesaminare la controversia alla stregua di questo chiarimento della Suprema Corte.
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