30 marzo 2023

Composizione della crisi: linee guida per la redazione dei regolamenti degli OCC

Pubblicato il documento a cura del CNDCEC e della Fondazione ADR Commercialisti

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione ADR Commercialisti, hanno pubblicato le linee guida per la redazione dei Regolamenti degli OCC (Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento) che sostituiscono il documento pubblicato nel 2020, al fine di consentire agli Organismi istituiti presso gli Ordini territoriali della categoria la rivisitazione dei propri regolamenti.

Il documento è stato curato dal gruppo di lavoro “Metodi ADR” del Consiglio Nazionale.

L’elaborazione delle nuove linee guida si è resa necessaria, sia per l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi che ha sostituito le norme della Legge n. 3/2012 (se pur ancora vigenti per effetto della disciplina transitoria di cui all’articolo 390 CCII), sia per le ulteriori modifiche operative che hanno interessato in questi ultimi anni molti OCC dei commercialisti, anche per effetto di sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali e delle prassi adottate.

Come specificato dallo stesso CNDCEC, le linee guida non sono solo frutto di un approfondito studio di commercialisti esperti della materia, ma contengono anche indicazioni e suggerimenti di molti referenti territoriali, ai quali è stato preventivamente chiesto un contributo sulla base delle esperienze maturate sul campo. Lo scorso settembre, infatti, il Consiglio Nazionale aveva organizzato un incontro con gli stessi referenti per stimolare ed elaborare linee guida di comportamento unitarie alla luce dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa.

In ragione di questo spirito di condivisione, l’auspicio dello stesso Consiglio Nazionale è quello di un rapido e diffuso recepimento delle medesime linee guida, se pur con le dovute modifiche imposte dalla struttura organizzativa e dalle dimensioni di ogni singolo OCC territoriale, al fine di condividere “modelli unici” di categoria su tutto il territorio nazionale.

Composizione e finalità - Al documento, sono allegati rispettivamente:
  • Allegato A - Codice etico del gestore;
  • Allegato B - Procedimento per l’applicazione delle sanzioni ed i criteri di sostituzione dei gestori.
Il Regolamento in esame, si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012 ed a quelle previste dal D. Lgs. n. 14/2019. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti e disciplina l’organizzazione dell’OCC che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento previsto dalla Legge n. 3/2012 e dal CCII, inclusi i compiti di liquidatore, di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti ed iscritti nell’Elenco dei gestori, individualmente o collegialmente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Detto Regolamento, contenente anche norme di autodisciplina (“Codice etico”) vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Funzioni e obblighi dell’OCC – Come stabilisce l’articolo 3 delle linee guida, l’OCC svolge le funzioni ad esso riservate dal D.M. n. 202/2014 e dagli articoli 15 e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal D. Lgs. n. 14/2019 e successive modificazioni (CCII) e assume gli obblighi previsti negli articoli 9 e ss. del D.M. n. 202/2014.

È, altresì, previsto che, chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell’OCC, è tenuto all’obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze ed i documenti di cui viene a conoscenza nell’espletamento del proprio incarico. L’Organismo, fatte salve le ulteriori competenze previste dalle disposizioni vigenti, è tenuto a:
  • a) istituire, conservare ed aggiornare un elenco dei Gestori della crisi ed un registro informatico degli affari trattati, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato ed all’esito del procedimento;
  • b) non accettare lo svolgimento del servizio di gestione della crisi quando risulti una situazione di conflitto d’interessi;
  • c) trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
  • d) trasmettere al Responsabile del Registro Nazionale, nei modi e termini previsti dalla Legge, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti;
  • e) adottare il Codice etico dei gestori delle crisi allegato al Regolamento.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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