25 ottobre 2016

ELEZIONI CNDCEC: IL MINISTERO DECRETA LA DATA

A conclusione del veloce rimpallo di note e pareri che nei giorni scorsi ha visto protagonisti Ministero della Giustizia, Consiglio di Stato e CNDCEC in merito al differimento della data delle prossime elezioni per il rinnovo del vertice rappresentativo dei Commercialisti, arriva il Decreto Ministeriale che - revocando il precedente dell’11 luglio, con cui si individuava nel 1° dicembre la data per lo svolgimento della competizione elettorale - fissa definitivamente al 9 gennaio il giorno delle dette elezioni.

Il solerte provvedimento - datato 21 ottobre e dunque evidentemente predisposto subito dopo la ricezione del parere del Consiglio Nazionale, espresso a sua volta lo stesso giorno (il 20 ottobre) in cui è pervenuta la nota Ministeriale che prospettava il differimento – riprende integralmente le motivazioni già espresse nella nota medesima a sostegno del rinvio: la sovrapposizione dei due procedimenti elettorali per il rinnovo degli Ordini Territoriali e del Consiglio Nazionale in relazione ai termini di presentazione delle rispettive liste; il difetto di rappresentatività “attuale”, visto che, se ad eleggere il nuovo Consiglio fossero gli Ordini uscenti anziché i nuovi, si protrarrebbe per un ulteriore quadriennio una rappresentanza nazionale rispondente alla disciplina in vigore nel periodo transitorio che,invece, scade il prossimo 31 dicembre; la mancanza di coincidenza territoriale degli Ordini elettori con quelli risultanti dalla nuova geografia giudiziaria, a seguito della soppressione di alcuni circondari di tribunali e dei rispettivi Ordini territoriali.

Difetti cui, viceversa si oppongono precise necessità: quella di garantire che il nuovo Consiglio nazionale costituisca la più fedele espressione della nuova composizione degli Ordini territoriali; quella di consentire che l’elezione del Consiglio da parte degli Ordini neoeletti si basi sulla piena legittimazione di questi ultimi e, dunque, occorra opportunamente attendere il loro insediamento, che non potrà avvenire prima del 1° gennaio 2017.

Ragioni alle quali, infine, si associa il parere del Consiglio di Stato - reso in data 12 ottobre 2016 nell’affare n. 1807/2016 dal Consiglio di Stato – che valorizza l’intento di non fermarsi alla forma, e quindi alla lettera delle norme, ma di attribuire sostanza (in termini di coerenza, effettività e rappresentatività) alla dizione legislativa, in particolare nella parte in cui si scolpisce il principio che l’elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini.

Viene da sé, a questo punto, pur mancando nel decreto un’espressa indicazione in tal senso, la riapertura dei termini per il deposito delle liste concorrenti alle elezioni, salva pertanto la possibilità di mantenerle inalterate o di sottoporle agli aggiustamenti che saranno ritenuti necessari od opportuni.
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