25 luglio 2017

IL CNDCEC SOSTIENE L’AZIONE A DIFESA DALL’ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA

Autore: ester annetta
Coniato dall’art. 9 della L. 18 giugno 1998 n° 192, in materia di subfornitura nelle attività produttive, l’istituto dell’abuso di dipendenza economica viene inteso, nei rapporti contrattuali tra imprese, come la situazione di eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi che un’impresa sia in grado di determinare nei confronti di un’altra più svantaggiata che abbia difficoltà a reperire alternative soddisfacenti sul mercato, di modo che si determini una condizione di approfittamento per cui la condotta dell’impresa “dominante” rechi o possa recare pregiudizio a quella “dipendente”.

La formula è stata ripresa e adattata – peraltro con un esplicito rinvio - alla normativa in tema di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (legge n. 81/2017, c.d. Jobs act del lavoro autonomo, pubblicata in G.U. lo scorso 13 giugno) ove, all’art.3 comma 1, vengono delineate – qualificandole come abusive e comunque prive di effetto - fattispecie di clausole contrattuali nelle quali è rinvenibile il rilevato presupposto dello squilibrio tra le prestazioni. In specie: quelle che attribuiscono al committente la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; quelle che consentano il recesso senza congruo preavviso nei contratti con prestazioni continuative; e quelle che consentano il differimento di pagamenti per termini superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. Ad esse si aggiunge il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta (comma 2).

La stessa norma, al successivo comma 3, attribuisce inoltre al lavoratore che venga leso dalla pattuizione di siffatte clausole il diritto al risarcimento dei danni, esperibile anche mediante un tentativo di conciliazione attuato per il tramite degli organismi abilitati.

L’estensione della disciplina dell’abuso di dipendenza economica al lavoro autonomo rappresenta, nel percorso indirizzato al riconoscimento del valore delle libere professioni, un’importante tappa nella quale, peraltro, già nella relazione esposta durante l’Assemblea degli Ordini dello scorso 8 giugno, il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, aveva voluto cogliere un ulteriore spunto interpretativo verso il riconoscimento del diritto del lavoratore autonomo ad un “equo compenso”. Difatti, il rinvio contenuto nel comma 4 del suddetto art. 3 all’articolo 9 della L.192/1998 fa si che sia rilevabile come abuso anche l’ipotesi di imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie (art. 9 comma 2), altrimenti ravvisabile nel caso in cui venga pretesa la determinazione di un compenso inadeguato alla quantità e qualità della prestazione lavorativa effettuata dal lavoratore autonomo, in specie i professionistI (per i quali, pur essendo possibile fare riferimento ad appositi parametri predeterminati per legge, spesso i clienti pretendono di disattendere).

Prima ancora si tratta, comunque, di un segnale significativo “a difesa della dignità dei lavoratori autonomi italiani”: ed è stato questo il messaggio che lo stesso Presidente Miani ha voluto ribadire intervenendo in proposito con un comunicato stampa in cui sollecita un impegno generalizzato a favorire l’applicazione e la diffusione delle nuove previsioni.

E per far si che un tale impegno assuma reale concretezza, il CNDCEC ha annunciato tramite il segretario nazionale, Achille Coppola, la propria intenzione di costituire “una apposita task force centrale” che abbia il compito di fornire consulenza agli Ordini territoriali ove occorra prestare assistenza ai propri iscritti che si trovino impegnati in cause in cui siano in esame condotte che integrino un abuso di dipendenza economica nei loro confronti, coadiuvandoli nella richiesta di nullità delle clausole abusive che inficino i rapporti contrattuali posti in essere e dei rimedi inibitori e cautelari necessari per far cessare ogni condotta abusiva.

Nella stessa direzione l’impegno, pure dichiarato dal Consiglio Nazionale, a voler segnalare all’Antitrust eventuali condotte abusive poste in essere nel circuito dei grandi operatori economici, quali banche e assicurazioni, ove, nelle convenzioni stipulate con i professionisti, impongono condizioni contrattuali non equilibrate e riconducibili all’abuso di dipendenza economica; e, ancora, quello all’ottenimento del riconoscimento anche ai Consigli degli Ordini del ruolo di legittimati attivi a proporre azioni legali a tutela degli abusi suddetti, in una dimensione che non sia pertanto riferibile esclusivamente al singolo professionista ma all’intera categoria d’appartenenza. All’uopo sono stati annunciati, a partire dal prossimo settembre, presso i vari Ordini, una serie di incontri divulgativi ed informativi sull’argomento.
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