30 aprile 2024

Iscrizione S.T.P. “esterne”

I chiarimenti del CNDCEC nel P.O. n. 23/2024

Autore: Paola Mauro
Si segnala il Pronto Ordini n. 23/2024 con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (C.N.D.C.E.C.) si è nuovamente espresso a proposito delle società tra professionisti (S.T.P.).
Nello specifico, l’Ordine di Lucca ha posto il seguente quesito: se debba o meno essere iscritta tra le S.T.P. esterne tenute dall’O.D.C.E.C. di Massa una S.T.P. la cui sede è a Lucca e la cui compagine societaria è composta da un consulente del lavoro e da un commercialista iscritti, rispettivamente, all’ordine di Lucca e all’O.D.C.E.C. di Massa.

Al quesito non è stato allegato lo statuto della S.T.P. in questione, né indicato il tipo societario adottato.

Ciò posto, la risposta del C.N.D.C.E.C. è stata la seguente.

P.O. n. 23/2024 - Il procedimento di iscrizione della S.T.P. nell’albo professionale è disciplinato negli artt. 8 - 10 del Decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (D.M. n. 34/2013).

Come prevede l’art. 8, comma 1, del citato D.M., la S.T.P. deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’Ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti. Il comma 2 della stessa norma prevede, a sua volta, che la S.T.P. multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’Ordine relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo, individuato secondo le modalità suddette, consentirà di determinare il regime disciplinare della S.T.P., posto che, per espressa previsione dell’art. 12, comma 1, del medesimo D.M. n. 34/2013, la S.T.P. risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’Ordine - inteso come Ordine professionale di riferimento e non nell’accezione di Ordine territoriale - al quale risulti iscritta.

Come è dato evincere dalla normativa di riferimento, l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo rappresenta la fase conclusiva di un procedimento compiutamente descritto nell’ art. 9 D.M. n. 34/2013. A tali fini, è previsto che la domanda di iscrizione sia presentata dal legale rappresentante della società al consiglio dell’Ordine professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società, corredata della seguente documentazione:
  • l’atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica;
  • il certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
  • il certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio a cui è rivolta la domanda che è quello in cui è posta la sede legale. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nei casi, poi, in cui la S.T.P. sia costituita secondo il tipo societario di società semplice, può esser allegata, in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto in copia autentica, la dichiarazione autenticata proveniente dal socio professionista cui spetta l’amministrazione della società.
All’atto di iscrizione nella sezione speciale dell’albo, il Consiglio dell’Ordine che riceve la domanda, dopo la verifica del rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti nella legge n. 183/2011 e nella normativa di fonte secondaria, curerà l’iscrizione dei dati “identificativi” della società, quali ragione o denominazione sociale, oggetto professionale (specificando se unico o prevalente), sede legale, nominativo del legale rappresentante, nominativi dei soci iscritti, nominativi dei soci iscritti in albi o elenchi di altre professioni regolamentate (art. 9, comma 3, D.M. n. 34/2013).

Effettuata una sintetica ricognizione della disciplina, nel rispondere al quesito posto dall’Ordine di Lucca si evidenzia che la normativa chiarisce unicamente che la domanda di iscrizione andrà presentata presso l’Ordine in cui la S.T.P. ha posto la propria sede legale (ordine che può coincidere o meno con quello in cui i soci professionisti risultano iscritti) e che la S.T.P. multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

In definitiva, l’iscrizione della S.T.P., conclusa l’attività di verifica espletata dal consiglio dell’ordine ai sensi dell’art. 9, comma 3, D.M. n. 34/2013, verrà effettuata nella sezione speciale dell’Albo la cui tenuta è curata dall’Ordine che riceve la domanda e che è tenuto a esprimersi circa la ricorrenza delle condizioni prescritte dalla normativa. Iscritta la S.T.P. nella sezione speciale dell’albo, il socio professionista iscritto in ordini territoriali differenti da quello in cui la S.T.P. abbia posto la propria sede legale provvederà a comunicare al rispettivo ordine di appartenenza la partecipazione alla S.T.P.
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