4 maggio 2023

Non ammessa la cancellazione dell’iscritto in pendenza di procedimento disciplinare

Inammissibile anche in caso di mancato possesso del domicilio professionale

Autore: Pietro Mosella
L’iscritto, nei confronti del quale sia stato aperto il procedimento disciplinare, tenuto conto, altresì, della contestuale pendenza di procedimento penale a suo carico (che ha comportato la sospensione del procedimento disciplinare), nonostante abbia trasferito la propria residenza all’estero e pur considerato il mancato possesso del domicilio professionale, non può essere cancellato dall’albo fino al termine del procedimento disciplinare/penale che lo riguarda.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 46 del 28 aprile 2023, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale, ha fornito chiarimenti in merito al caso della cancellazione di un iscritto in pendenza di procedimento disciplinare.

Un Ordine territoriale, infatti, rivolgendosi al Consiglio Nazionale, aveva rappresentato che, a carico di un iscritto, è pendente un procedimento disciplinare, attualmente sospeso ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale.

In seguito ai controlli effettuati dal medesimo Ordine, circa la sussistenza dei requisiti ex articolo 36 del D. Lgs. n. 139/2005, è emerso che l’iscritto non è più in possesso di un domicilio professionale e che la residenza è stata spostata all’estero, venendo, pertanto, meno i presupposti per il mantenimento dell’iscrizione.

In considerazione del principio più volte ribadito dal CNDCEC, ossia quello relativo all’impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, l’Ordine, quindi, ha chiesto al Consiglio Nazionale se si possa comunque procedere con la cancellazione, ovvero quali atti debba porre in essere lo stesso.

Il parere del CNDCEC – Anzitutto il Consiglio Nazionale, riepilogando la normativa di riferimento in merito al caso prospettato, ricorda che, il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, è ricavabile dall’articolo 38 del D. Lgs. n. 139/2005, il quale non ammette il trasferimento dell’iscritto da un albo all’altro, qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione.

Come osserva lo stesso CNDCEC, però, poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento d’iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza, è evidente che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo.

Quanto sopra osservato, vale anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, non sia stata presentata all’Ordine istanza di trasferimento o cancellazione, ma sia l’Ordine, nell’esercizio della propria attività di tenuta e revisione dell’albo, ad aver accertato il venir meno della residenza o del domicilio professionale nell’ambito del circondario di propria competenza territoriale.

In virtù di quanto sopra prospettato, quindi, il Consiglio Nazionale ritiene che l’iscritto, nei confronti del quale sia stato aperto il procedimento disciplinare e tenuto conto altresì della contestuale pendenza di procedimento penale a suo carico (che ha comportato la sospensione del procedimento disciplinare), nonostante risulti che abbia trasferito la propria residenza all’estero e pur considerato il mancato possesso del domicilio professionale, non possa essere cancellato dall’albo fino al termine del procedimento disciplinare/penale che lo riguarda.

Per completezza d’argomento, il Consiglio Nazionale ricorda, altresì, che il principio dell’impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, è ricavabile, inoltre, dall’articolo 5 (rubricato “Competenze dei Consigli e dei Collegi di Disciplina”) del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015.

Detta disposizione, infatti, prevede al comma 8 che «l’iscritto all’Albo, all’Elenco Speciale o al Registro del Tirocinio non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare. In caso di richiesta di trasferimento ad altro Albo di un iscritto nei cui confronti sia stato presentato un esposto ma ancora non sia stato aperto un procedimento disciplinare, con il nulla osta dovrà essere trasmesso anche il suddetto esposto».
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