28 luglio 2023

Riforma Cartabia: i nuovi compiti del custode giudiziario

Le novità introdotte analizzate in un documento redatto dai commercialisti

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con le Fondazioni nazionali Ricerca e Formazione, ha pubblicato nei giorni scorsi il documento “Riforma Cartabia: i nuovi compiti del custode giudiziario”.

Nello specifico, si tratta del primo di una serie di approfondimenti che, la Commissione Esecuzioni mobiliari ed immobiliari del Consiglio Nazionale della categoria, dedicherà alle novità della recente riforma del Codice di procedura civile e delle disposizioni attuative.

Il D. Lgs. n. 149/2022, con il quale è stata data attuazione alla Legge n. 206/2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 Ottobre 2022 (Suppl. ordinario n. 38).

Il decreto, unitamente ad altri provvedimenti normativi, completa il processo di attuazione della riforma della giustizia, in considerazione degli obiettivi posti nel PNRR per assicurare speditezza, semplificazione e razionalizzazione del processo civile e dei procedimenti speciali.
Detto decreto, inoltre, novella il testo di alcune disposizioni relative al processo esecutivo, oggetto di reiterati interventi di riforma negli ultimi anni.

In questa direzione, in particolare, sono orientate le disposizioni che ridefiniscono i compiti del custode e valorizzano il ruolo del professionista delegato alle operazioni di vendita.

Come osservano i commercialisti, una novità di particolare rilievo, è l’introduzione del nuovo istituto della “vendita diretta”, di cui agli articoli 568-bis c.p.c. e ss., attraverso il quale il debitore – a determinate condizioni – può essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima, favorendo in tal modo una rapida liquidazione.

Il documento dei commercialisti – In merito alla struttura del corposo documento approntato dai commercialisti, lo stesso analizza, dapprima, i nuovi compiti del custode giudiziario.

Sul punto, ci si sofferma, in sostanza, sulle novità per l’attività dei custodi dei beni, esaminando il contenuto degli articoli 559 e 560 c.p.c. modificati dall’articolo 3, comma 38, lett. a) e lett. b), del D. Lgs. n. 149/2022. Com’è noto, alla custodia sono dedicate differenti disposizioni e, quindi:
  • sotto un profilo generale, unitamente al consulente tecnico ed agli altri ausiliari del giudice, se ne occupano gli articoli 65-67 c.p.c.;
  • sotto un profilo squisitamente correlato all’espropriazione immobiliare, se ne occupano gli articoli 559 e 560 c.p.c., nonché l’articolo 171 disp. att. c.p.c. (179-ter disp. att. c.p.c., 593 c.p.c., 574 c.p.c.).
Successivamente, il documento si sofferma sull’analisi della nuova disciplina della liberazione dell’immobile, partendo dal modo della custodia ed esaminando, quindi, quanto previsto dall’articolo 560 del c.p.c.

Un altro aspetto approfondito dai commercialisti, è quello relativo alle criticità legate alla “riformata” liberazione dell’immobile dai beni mobili presenti. Sul punto, essi osservano che, la novella, non sembra aver affrontato e risolto la questione circa la liberazione di beni mobili, atteso che, il testo dell’articolo 560 c.p.c., è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al passato.

Dal raffronto tra i testi ante e post riforma, infatti, per i commercialisti si rinviene una sostanziale simmetria tra le disposizioni, fatta eccezione per:
  • i giustificati motivi che, nella previgente versione dell’articolo 560, comma 4, erano richiesti per comprovare il carattere di urgenza dell’asporto in termini differenti da quelli normativamente prescritti;
  • i casi di titolarità da parte di terzi.
L’ultima parte del documento, invece, analizza la “vendita diretta” (articoli 568-bis e 569-bis c.p.c.), soffermandosi anche sugli aspetti relativi all’aggiudicazione senza gara, l’aggiudicazione con gara, per poi concludere con alcune considerazioni.

In merito a queste ultime, si osserva che, la vendita diretta, consente al debitore di evitare il complesso e lungo procedimento dell’asta giudiziaria che può comportare costi e tempistiche maggiori.

A tal proposito, i commercialisti evidenziano che, l’introduzione dell’istituto, ha lo scopo di favorire una “liquidazione ‘virtuosa’ e rapida attraverso la collaborazione del debitore”, facendo attenzione a non allungare “infruttuosamente i tempi processuali” e ad evitare che siano perpetrate “frodi in danno dei creditori”.

Tuttavia, l’elaborato sottolinea che, la normativa, pur perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’espropriazione e facilitare la soddisfazione dei creditori, mostra alcune criticità, evidenziate proprio dai commercialisti in chiusura del documento, quali, ad esempio, quella che attiene al rapporto tra la vendita diretta e l’udienza disciplinata dall’articolo 569 c.p.c. che, pur costituendo sostanzialmente l’unica udienza dell’espropriazione immobiliare, è contraddistinta da molteplici adempimenti che potrebbero allungare i tempi dell’esecuzione.
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