6 febbraio 2018

Formazione Professionale Continua: ripubblicato il nuovo testo

Autore: ESTER ANNETTA
A distanza esatta di un mese dall’informativa n.1/2018, con la quale si dava notizia dell’avvenuta pubblicazione del Nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua, il CNDCEC, con l’informativa n. 14/2018, comunica la riedizione del testo, nuovamente pubblicato lo scorso 31 gennaio 2018 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia a seguito dell’intervenuta correzione di alcuni errori contenuti nell’edizione precedente e dell’introduzione di alcune modifiche.

Diverse – come si ricorderà- le novità introdotte dal nuovo Regolamento, che, peraltro, è già entrato in vigore dallo scorso 1° gennaio:
- anzitutto la previsione dell’esonero dall’obbligo formativo per gli iscritti nell’elenco speciale e per coloro che non esercitano – neanche occasionalmente – la professione (art.8).
A tal fine si dispone che l’interessato ne avanzi richiesta espressa al proprio Ordine, dichiarando sotto la propria personale responsabilità di non essere titolare di partita IVA, di non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza e di non esercitare neppure occasionalmente ed in alcuna forma l’attività professionale.
L’Ordine procederà a verifica delle dichiarazioni rese e, se positivo, l’esonero avrà efficacia dalla data della richiesta; se negativo, la comunicazione di diniego dell’Ordine dovrà pervenire in tempo utile a consentire all’iscritto di mettersi in regola con l’obbligo formativo per l’anno in corso.

In relazione a tale argomento, la nuova informativa mira a sottolineare che l’esenzione appena descritta non vale per l’obbligo formativo prescritto a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, ai sensi del D.Lgs. n.39/2010, e per l’iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali, ai sensi del D.M. n.23/2012. Pertanto il CN invita gli Ordini a rendere edotti di tale limitazione i propri iscritti al momento in cui presentino domanda di esenzione;
  • la specifica disciplina dell’accreditamento dei corsi realizzati dalle SAF (Scuole di Alta Formazione);
  • l’individuazione dei criteri di equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale dei gestori della crisi (art.7).

A riguardo l’informativa – richiamando espressamente la citata norma - sottolinea come l’indicata previsione si riferisca esclusivamente alla “formazione” e l’equipollenza valga per quei corsi che abbiano durata non inferiore a 12 ore ed abbiano ad oggetto le materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi d’impresa e da sovraindebitamento, mentre è esclusa l’equipollenza, ai fini formativi, dei corsi di solo “aggiornamento” di cui alla lettera a) comma 3 dell’art. 1 del Regolamento.
In proposito si ricorda che, secondo le definizioni fornite dal regolamento medesimo, per “formazione” si intende l’attività finalizzata all’acquisizione di competenze specialistiche anche di natura interdisciplinare utili ad un miglior esercizio della professione ed alla crescita del professionista; per “aggiornamento”, l’attività finalizzata all’adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell’iscritto, attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale;
  • l’eliminazione del limite per l’acquisizione di crediti formativi professionali tramite la fruizione di attività in modalità e-learning, nonché l’istituzione da parte del Consiglio Nazionale dell’elenco delle piattaforme valide per l’erogazione delle attività formative a distanza (art.3).

A tal proposito in C.N. con l’informativa in parola ha fornito agli Ordini un modulo da compilare (e restituire) con l’indicazione delle piattaforme di consueto da essi utilizzate per l’erogazione dei corsi, al fine di agevolargli la compilazione dell’elenco delle piattaforme che saranno riconosciute idonee al detto servizio, ai sensi del menzionato art.3;
  • la semplificazione delle norme inerenti le procedure di accreditamento delle attività formative (art.12) e di quelle aventi ad oggetto i rapporti con i “soggetti autorizzati” (artt. 11 e 13). A tal ultimo riguardo si segnala che, salvo diverso accordo tra Ordine e soggetto a autorizzato, l’importo a titolo di ristoro degli oneri di cui all’art.13, 5 comma, dev’essere corrisposto per ciascun evento formativo istruito anche qualora non dovesse più tenersi. Il pagamento del ristoro è dovuto altresì per gli eventi offerti gratuitamente dai soggetti autorizzati e che siano stati istruiti dall’Ordine per l’accreditamento. In tali casi è tuttavia stabilito in misura ridotta;
  • con riferimento ai corsi di alta formazione organizzati dalle SAF, il Regolamento ha stabilito (art. 5 comma 6), ai soli fini dell’attività formativa, il principio di “riportabilità”: i crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione a detti corsi possono essere utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo di due trienni consecutivi. Quindi, se nel corso del primo triennio i corsi di alta formazione consentano di acquisire un numero di crediti maggiore di quelli necessari all’assolvimento del relativo obbligo formativo, l’eccedenza potrà essere impiegata per l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio successivo.

Tale prerogativa non vale invece per i crediti formativi ordinari, come precisato nel 4° comma dello stesso articolo che, nel testo ripubblicato, ha così corretto l’errore evidenziato nella prima edizione, dove il “non” che valeva ad escludere il principio della riportabilità era stato omesso, come segnalato dallo stesso C.N. nella precedente informativa n.1/2018.

Il nuovo testo del Regolamento ha infine modificato l’art. 21, relativo alle “norme transitorie”, introducendo i commi 2,3 e 4, con l’intento di consentire l’applicazione delle sue previsioni in materia di acquisizione dei crediti mediante corsi e-learning, esenzioni e attività formative particolari anche al triennio 2017-2019 e non solo all’anno 2018, spostando all’uopo il termine originariamente indicato del 31 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Con l’informativa in esame il C.N. ha infine rivolto agli Ordini l’invito a trasmettere ai rispettivi Ordini d’appartenenza l’elenco nominativo di loro iscritti che abbiano preso parte ai propri corsi formativi, unitamente al numero dei crediti per ciò maturati ed al codice/materia in cui sono stati conseguiti. L’informazione si rende necessaria – precisa l’informativa – alla luce della previsione della comunicazione al MEF dei crediti acquisiti dai partecipanti ai corsi ai sensi dell’art. 5 comma 11 del D.Lgs. n. 39/2010.

Il Consiglio ha da ultimo ricordato che ciascun Ordine, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento, deve procedere alla verifica annuale dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei propri iscritti ed a richiedere a coloro che non risultino in regola l’autocertificazione dell’attività formativa svolta nell’anno 2017 o la documentazione che ne attesti l’impedimento derivante da causa di forza maggiore. Entro il 31 marzo 2018 dovrà essere predisposto il riepilogo totale dei crediti conseguiti nel 2017 da ogni iscritto.

In relazione ai crediti formativi utili per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori, anche in conseguenza delle previsione di equipollenza di cui si è detto, gli Ordini, tramite il CN, devono comunicare al MEF i crediti maturati dagli iscritti nel proprio Albo, tenendo conto anche degli eventi accreditati da altri Ordini o da soggetti autorizzati, ai quali i propri iscritti abbiano preso parte.

Il C.N. si è riservato di fornire con successiva informativa le indicazioni relative alle modalità con cui tali comunicazioni dovranno essergli effettuate.
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