19 giugno 2018

Credito quotazione in borsa PMI: modalità e criteri di concessione

Individuati i costi e le attività agevolabili

Autore: Redaizone Fiscal Focus
Il credito di imposta per le quotazioni delle PMI disposto dalla Legge di bilancio 2018 si completa con le disposizioni attuative pubblicate ieri (18 giugno) in Gazzetta Ufficiale; è stato infatti reso ufficiale il decreto del MiSE datato 23 aprile 2018 avente appunto ad oggetto “Modalità e criteri di concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI”.

Normativa – La Legge di bilancio 2018, commi 89-90, prevede per le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che a partire dal 1° gennaio 2018 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel limite dello stanziamento complessivo di:
  • 20 milioni di euro per il 2019;
  • 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021;

a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

Come da previsioni normative era demandato ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio (1° gennaio 2018), il compito di stabilire modalità e criteri di attuazione delle norme in esame.

Ebbene il decreto è stata pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale come già anticipato in premessa.

Le disposizioni attuative – Il decreto individua in prima battuta i costi agevolabili collegati alle seguenti attività di consulenza svolte da consulenti esterni, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità, ossia:
  • a) attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  • b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
  • c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell'art. 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
  • g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare “l'investment case”, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi ai sensi del e decreto deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L’istanza da presentare – Il decreto in commento dispone che i fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati devono inoltrare in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita istanza contenente in primis gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale nonché l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l'ammissione alla quotazione, nonché' l'attestazione sopra citata ( effettivo sostenimento dei costi).

Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, il MiSE previa verifica dei requisiti previsti nonché' della documentazione richiesta dal presente decreto, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.

Infine si ricorda che come già disposto a livello normativo e ribadito nel decreto attuativo, il credito di imposta spettante deve essere indicato nella dichiarazione (quadro RU) dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il beneficio fiscale non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive(IRAP).
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