20 aprile 2018

Nuove ZFU: i professionisti tra i beneficiari

Autore: Pasquale Pirone
Oltre alle piccole e medie imprese, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive anche i professionisti ubicati nelle nuove ZFU dei comuni di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Massa – Carrara, e che rispettano tutti i requisiti dettati dalla Circolare MISE n. 172230 del 9 aprile 2018 (esplicativa delle modalità di funzionamento degli interventi alla luce delle novità introdotte dal decreto interministeriale 5 giugno 2017). Il citato documento di prassi definisce altresì i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni.

Sono circa 29,4 milioni di euro le risorse disponibili per la concessione dei benefici (allegato 1 alla circolare) le quali potrebbero essere integrate da quelle oggetto dell'accordo sottoscritto il 13 marzo 2018 tra il Ministero ed i Comuni interessati.

Gli aiuti – I benefici riconoscibili consistono in una serie di esenzioni fiscali e contributive. In particolare, è prevista l’esenzione IRPEF del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività del professionista all’interno del territorio della ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione. L’esenzione sarà del:
  • 100%, per i primi cinque periodi di imposta;
  • 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
  • 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
  • 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Ci sarà altresì l’esenzione IRAP, per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza, del valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00. Le altre due agevolazioni previste consistono poi nell’ esenzione dall’imposta municipale propria, per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione, per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dal soggetto beneficiario per l’esercizio dell’attività e nell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Con riferimento a quest’ultimo beneficio, in particolare, è stabilito che, relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle percentuali del: 100%, per i primi cinque anni; 60%, per gli anni dal sesto al decimo; 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo; 20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

I requisiti – Al fine di avere accesso alle predette agevolazioni, il professionista, come anticipato, deve rispettare tutta una serie di requisiti. In primo luogo è necessario che alla data di presentazione dell’istanza, sia iscritto all’ordine professionale di appartenenza o abbia aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Deve altresì essere in possesso dell’attestazione di inizio attività. Altri requisiti riguardano:
  • l’ubicazione (alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione occorre disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, di un ufficio o locale ubicato all’interno della ZFU. Tale ufficio deve essere stato comunicato all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione di inizio attività);
  • attività svolta all’interno della ZFU (l’attività professionale deve essere già avviata alla data di presentazione dell’istanza. A tal fine si considera la data rilevata dalla comunicazione di inizio attività. Potrà accedere alle agevolazioni anche il soggetto che, pur disponendo dell’ufficio o del locale ubicato all’interno della ZFU, alla data di presentazione dell’istanza non abbia ancora avviato l’attività, purché si impegni ad avviarla entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. In tal caso, l’efficacia del provvedimento di concessione e la conseguente fruizione dell’agevolazione resta condizionata al comprovato avvio dell’attività nella ZFU, come risultante dalla citata dichiarazione di inizio attività. Tale avvio dovrà essere comunicato al Ministero entro il predetto termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione ed il professionista dovrà altresì allegarvi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio - allegato n. 4 alla circolare - comprovante l’assolvimento dell’iscrizione alle casse/enti previdenziali per l’adempimento degli obblighi contributivi ed assistenziali previsti dalla normativa vigente);
  • assenza di procedure concorsuali (il soggetto istante deve trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili);
  • la tipologia di attività svolta (potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni i professionisti che operano in tutti i settori di attività, con esclusione del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore della pesca e dell’acquacoltura). Sono ammessi anche i professionisti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio o il regime forfettario. Questi, tuttavia, devono aver optato, alla data di presentazione dell’istanza, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità ordinarie.

E’, infine, prevista una causa di incompatibilità, secondo cui il soggetto che abbia già beneficiato delle esenzioni fiscali e contributive concesse dal Ministero in una delle 45 ZFU finanziate in attuazione dell’articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012 non può accedere alle agevolazioni in commento qualora, alla data di pubblicazione dei bandi che verranno adottati dal Ministero relativi alla medesima ZFU in cui lo stesso professionista è localizzato, abbia fruito delle predette esenzioni in misura inferiore al 10% dell’importo dell’agevolazione concessa in esito ai bandi precedenti.

La domanda e l’utilizzo delle agevolazioni - Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del MISE e l’accesso può avvenire solo da parte del professionista medesimo. Tuttavia, quest’ultimo, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS), può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione dell’istanza. Si tenga presente che, ai fini dell’accesso alla procedura, il professionista deve disporre di PEC attiva.

La domanda potrà essere presentata nella finestra temporale che va dalle ore 12:00 del 4 maggio 2018 sino alle ore 12:00 del 23 dello stesso mese (l’ordine temporale di presentazione non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento. Saranno, invece, scartate le domande inviate fuori dai termini iniziale e finale).

Una volta accolta l’istanza, le agevolazioni decorrono dal periodo d’imposta di accoglimento stesso e potranno essere fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento (modalità e termini vengono definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, incluso il codice tributo da utilizzarsi).
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