3 agosto 2018

Per la tabaccheria niente Irap

Autore: Paola Mauro
Chi vende generi di monopolio ha diritto al rimborso delle somme versate a titolo di IRAP soltanto se prova l’assenza del presupposto impositivo, così come individuato dalla giurisprudenza di legittimità.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile – T), con l’Ordinanza n. 19329/2018, che accoglie il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate.
  • Gli Ermellini hanno evidenziato che la rivendita di generi di monopolio è sì attività commerciale a fini civilistici e fiscali, ma va escluso l'automatismo impositivo, e grava sul contribuente, nei giudizi riguardanti provvedimenti negativi sulla richiesta di rimborso dell’IRAP, l’onere di dimostrare l’insussistenza del presupposto d’imposta (autonoma organizzazione).

Nel caso di specie, è in discussione un’istanza di rimborso IRAP rispetto alla quale la CTP di Avellino e successivamente la CTR della Campania si sono espresse in senso favorevole alla contribuente, quale titolare di una Tabaccheria.

A sostegno della decisione, la Commissione regionale si è limitata ad affermare: «Nella fattispecie in esame, trattandosi di attività di rivendita di generi di monopolio, è più che evidente che tale tipologia di attività può essere organizzata senza l'ausilio di collaboratori e senza l'ausilio di beni strumentali, come ben hanno ritenuto i giudici di prime cure».

Ebbene, per la Suprema Corte, la ricorrente Agenzia fiscale ha ragione quando lamenta che la CTR campana è incorsa nel vizio di motivazione, ma non quando sostiene che il requisito dell'organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell'attività svolta dalla contribuente.

Osservano i Massimi giudici che il presupposto impositivo dell'IRAP, cioè il requisito dell'autonoma organizzazione, ricorre quando il contribuente (a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; (b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure (c) si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero mansioni esecutive (così Cass. S.U. n. 9451/2016).

Il principio di diritto sopraesposto è stato enunciato con riguardo ai contribuenti che esercitano in forma individuale attività professionale, artistica o d'impresa (in qualità di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti e in genere di piccoli imprenditori), mentre, per quanto concerne le compagini associative o societarie, la possibilità di provare l'assenza dell'autonoma organizzazione è stata negata dalla Sezioni Unite, perché ritenuta in re ipsa (Cass. S.U. n.7291 - 7371 del 2016). In virtù di questo rilievo, l’Ordinanza in esame afferma che «pur essendo pacifico che la rivendita di generi di monopolio sia attività commerciale a fini civilistici e fiscali (Cass. 11402 del 2002 e n. 1214 del 2001), non v'è l'automatismo impositivo invocato dalla difesa erariale così come non v'è l'anapodittico automatismo esonerativo addotto dalla CTR». Infatti, da parte delle Sezioni Unite citate, si è precisato che costituisce onere del contribuente, che chieda il riconoscimento che l'imposta non è dovuta, provare la sussistenza delle predette condizioni esonerative; «si è chiarito, inoltre, che il relativo accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato. Invece, quella in esame, oltre ad applicare un principio di diritto inesatto, si risolve in una sorta di motivazione per relationem della sentenza d'appello mediante rinvio alla decisione di prime cure, che, essendo elusivo del thema probandum e del thema decidendum, si pone anche al di sotto del minimo costituzionale richiesto da Cass. s.u. n. 8053 del 2014».

I Giudici della Suprema Corte, pertanto, hanno cassato la sentenza impugnata, con rinvio a una diversa sezione della C.T.R. della Campania che, sulla scorta degli enunciati principi, procederà a nuovo e motivato esame.
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