7 marzo 2018

PIR sanzioni e cumulabilità: chiarimenti e relative criticità

Autore: Simone Carunchio
La non chiara disciplina dei PIR, introdotta dalla Legge n. 232/2016 (di Bilancio 2017), modificata poi dall’art. 57, comma 2, del D. L. n. 50/2017 e in ultimo dall’art. 1, comma 80, della L. n. 205/2017 (di Bilancio 2018), è stata di recente analizzata dall’Agenzia delle Entrate. È stata pubblicata, difatti, la Circolare n. 3/E/2018 del 26 febbraio. Attraverso di essa sono state chiarite alcune problematiche che erano state segnalate dagli operatori. Di seguito se ne mostrano alcune che erano state evidenziate sulle pagine di FiscalFocus in relazione alle sanzioni e agli effetti da decadenza dall’esenzione e alla cumulabilità con altre agevolazioni.

Con la corposa Circolare n. 3/E/2018, l’Agenzia delle Entrate prende posizione in merito ad alcune problematiche (quali, per esempio: la comulabilità del regime PIR con la disciplina degli investimenti in Start-UP/PMI innovative; il divieto di investimento in paesi non collaborativi; gli investimenti in strumenti finanziari derivati e numerose altre) che sono sorte nella pratica in ordine ai Piani Individuali di Risparmio (PIR). Queste criticità derivano da una originaria normativa non chiarissima e dalla superfetazione di norme che si sono succedute nel tempo.

L’opportunità dell’intervento è dovuta al grande successo che questi piani di risparmio hanno ottenuto presso il grande pubblico: sono stati raccolti, infatti,7,5 miliardi di euro di ricchezza nei primi tre trimestri del 2017.

I PIR, che nella normativa sono chiamati "piani di risparmio a lungo termine", furono previsti nella legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016), art. 1, commi da 100 a 114.

Si trattava (e sostanzialmente si tratta) di fondi, amministrati da intermediari finanziari o imprese di assicurazione, in cui almeno il 70 per cento delle somme e dei valori devono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quelle immobiliari residenti nel territorio dello Stato (di detta predetta quota, peraltro, il 30 per cento deve essere investito in strumenti di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB), sottoscritti da una persona fisica, la quale, se li detenga per un minimo di 5 anni, può godere dell’esenzione dei redditi di capitale e di quelli diversi di natura finanziaria, nonché della non assoggettabilità all’imposta sulle successioni dei trasferimenti degli stessi per causa di morte.

In seguito, su detta normativa, si intervenne attraverso l’art. 57, comma 2, del D. L. n. 50/2017, per due ordini di motivi. Il primo è che i rinvii interni alla normativa originaria (dal comma 101, al 90 e da questo all’89) inducevano a considerare qualificati ai fini PIR, tra gli altri, solo gli investimenti indiretti in azioni o quote degli OICR, mentre a seguito dell’intervento, modificando i rinvii interni (dal comma 101, al comma 102) si è stabilito chiaramente che potessero essere considerati tali anche quelli diretti e che abbiano come oggetto non solo le azioni o le quote, ma qualsiasi strumento finanziario degli OICR. Il secondo, dovuto in particolare all’interrogazione a risposta immediata n. 5-11105 del 20 aprile 2017 nella Commissione finanze della Camera dei deputati, in cui fu chiesto perché i PIR sono accessibili solo alle persone fisiche e non anche agli investitori istituzionali: con detto D. L. furono ammessi anche gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare.

A seguito di queste modifiche, il Dipartimento delle finanze del MEF emanò delle Linee guida il 4 ottobre 2017.

In ultimo la normativa fu ulteriormente modificata attraverso l’art. 1, comma 80, della L. di Bilancio 2018 (n. 205/2017), con il quale fu eliminata la limitazione originariamente prevista in ordine alle imprese che svolgono attività immobiliare.
Sulle pagine di FiscalFocus si è da sempre prestata attenzione a questi piani di investimento. Si segnalano in particolare gli articoli del 6 giugno e del 6 ottobre del 2017 e il Fiscal Approfondimento n. 32/2017 del 28 agosto.
In quest’ultimo documento, in particolare, oltre a segnalare che si era suggerito di ampliare l’ambito soggettivo di accesso ai PIR agli investitori istituzionali (e non di creare un nuovo istituto, come era stato preconizzato dal Ministro nella risposta all’interrogazione di cui sopra), si erano indicate altre due criticità, a cui è stata fornita soluzione – non sempre condivisibile – dall’Agenzia delle Entrate.

La prima concerne uno dei limiti stabiliti per l’investimento - oltre quelli di entità (ossia di quantità di valori che è possibile inserire nel piano: 30.000 euro annui), di composizione (tipologia di investimenti), di titolarità (unicità dell’investitore) di concentrazione (non più del 10 per cento di titoli di una stessa impresa) -, ossia quello riguardante il divieto, previsto nel comma 105 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017, per cui, in breve, le somme e i valori non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati da soggetti residenti in territori che non consentano un adeguato scambio di informazioni.

Si evidenziò, allora, che per l’ipotesi di violazione della limitazione non era prevista alcuna sanzione dalla legge.

Nella Circolare n. 3/E/2018 è specificato, al § 7, in proposito, che "Il mancato rispetto di tale divieto comporta la decadenza dell’agevolazione”; più oltre, al § 9, è poi ribadito che “il comma 107 prevede che, nel caso in cui le condizioni previste ai commi 102, 103, 104 non risultino rispettate, il titolare del piano decade dal beneficio fiscale. Sebbene il comma 105 non sia espressamente richiamato ... si ritiene che il [suo] mancato rispetto ... rientri fra le fattispecie sanzionabili come previsto dal predetto comma 107”.

Orbene, oltre a rimarcare, come già evidenziato nell’approfondimento del 2017, che la decadenza da un’agevolazione può essere categorizzata quale “sanzione” solo in modo lato e che essa è inflitta a colui che non ha commesso la violazione (poiché quest’ultima è imputabile all’intermediario e non all’investitore), occorre evidenziare che la conclusione a cui giunge l’Agenzia, benché coerente, non può essere considerata corretta: una sanzione, infatti, per poter essere comminata deve prima essere prevista dalla legge (D. Lgs. n. 472/1997, art. 3; L. 689/1981, art. 1: principio di legalità).

In merito a detta sanzione, inoltre, l’Agenzia tiene a specificare che "La decadenza dal regime comporta la chiusura del piano". Anche questa conclusione appare di difficile sostenibilità: pure essa, infatti, non è prevista dalla legge.

La seconda criticità, che era stata segnalata nel Fiscal Approfondimento n. 32/2017, concerne la cumulabilità dell’esenzione dall’imposta sui redditi di capitale o diversi di natura finanziaria, di cui può godere il sottoscrittore del PIR, con la detrazione sull’imposta lorda del 30 per cento dell’investimento annuale massimo consentito (1.000.000 euro) effettuato in una o più Start-Up/PMI innovative, direttamente o tramite un OICR, qualora l’investitore sia un ‘soggetto IRPEF’, prevista nel D. L. n. 179/2012, art. 29, in ordine agli investimenti nelle Start-Up, ed estesa agli investimenti nelle PMI innovative dalla Legge di Bilancio 2017, commi da 65 a 69.

Nella Circolare n. 3/E/2018, l’Agenzia delle Entrate perviene alla medesima conclusione a cui si era giunti sulle pagine di FiscalFocus, ossia che la detrazione e l’esenzione possono essere cumulate, poiché l’ambito oggettivo di applicazione delle due misure è diverso.
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