20 giugno 2018

Precompilato: entro oggi è possibile annullare il 730 già inviato

Da domani solo modello Redditi per integrazioni a sfavore

Autore: Andrea Amantea
Ultimo giorno utile per annullare il 730 precompilato e provvedere a un invio sostitutivo: il contribuente che ha già trasmesso il 730 e ha riscontrato un errore, può, infatti, annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione; l’opzione operativa, ammessa a partire dal 28 maggio scorso, è possibile una sola volta e fino al 20 giugno.

Una volta annullato il 730, all'Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.

Trascorsa la data del 20 giugno – Trascorsa la data del 20 giugno la presenza di errori nel modello inviato può essere ovviata ricorrendo al 730 integrativo entro il prossimo 25 ottobre, solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente, ossia maggior credito o minor debito o un'imposta invariata rispetto al modello originario, oppure riguardi semplicemente l’integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta. Il modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un CAF o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto o qualora il contribuente abbia provveduto direttamente. Il contribuente che presenta il 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al CAF o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno le procedure avviate in seguito alla consegna del Modello 730, quindi, per il datore di lavoro o l’ente pensionistico, permane l’obbligo di trattenere le somme o effettuare i rimborsi risultanti dal modello originario.

L’alternativa al modello 730 integrativo è rappresentata dal modello Redditi da presentare:
  • entro il 31 ottobre 2018 (correttiva nei termini);
  • entro il termine previsto per la presentazione del Modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore); in entrambi i casi, però, il maggior credito che ne scaturirà, non sarà rimborsato in busta paga, bensì potrà essere chiesto a rimborso (il quale sarà eseguito dall’Agenzia delle Entrate nei tempi e con le modalità previsti al riguardo), oppure utilizzato in compensazione;
  • oppure, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso, se non chiesto a rimborso, l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa (Quadro DI modello Redditi o rigo F4 per il 730/2018).

La scelta del modello Redditi è, invece, obbligatoria, qualora il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione originaria e l’integrazione o la rettifica comporti un minor credito o un maggior debito. In questi casi, se dall’integrazione emerge un importo a debito, compresa la differenza rispetto all’eventuale credito (che verrà rimborsato dal sostituto d’imposta) risultante dal Modello 730 originario, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso).

Si precisa che, qualora il contribuente riscontri errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, dovrà comunicarlo il prima possibile ai fini dell’elaborazione di un “Modello 730 rettificativo” (errori del CAF o del professionista abilitato tenuti ad apporre il visto di conformità) cosa ben diversa del 730 integrativo.

Ritornando a quanto detto in premessa, l’invio sostitutivo del modello 730 precompilato può essere dunque effettuato entro oggi 20 giugno; trascorso tale termine, la regolarizzazione della dichiarazione passa dalle indicazioni fin qui analizzate.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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