21 aprile 2018

Prestazioni 2018: aggiornati gli importi minimi di riferimento

Autore: Debhorah Di Rosa
L’INPS ha provveduto ad aggiornare il limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, sulla base del tasso di riferimento calcolato dall’ISTAT che è tornato a crescere ed è pari quest’anno all’1,1%. Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2018, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Lavoratrici autonome - I minimali giornalieri utilizzati per il versamento dei contributi costituiscono il parametro di riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità, erogata durante il periodo di congedo obbligatorio, l’indennità per congedo parentale e quella per interruzione della gravidanza. Gli importi per il 2018 sono pari a:
  • 42,88 euro al giorno per le Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali;
  • 48,20 euro per le artigiane e commercianti.

OTD, compartecipanti e piccoli coloni - La retribuzione di base per il calcolo delle indennità di malattia, maternità non può essere inferiore a euro 42,88 per gli operai a tempo determinato.

Per compartecipanti familiari e piccoli coloni le prestazioni sono erogate in acconto sulla base dei salari medi dell’anno precedente, salvo conguaglio quando l’anno successivo saranno stati determinati i valori effettivi delle retribuzioni relative all’anno nel quale si è verificato l’evento. Il reddito applicabile per l’anno 2018 ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità sarà comunicato non appena disponibile: nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2017, pari a euro 56,83.

Lavoratori domestici - Le retribuzioni convenzionali su base oraria da utilizzare per il calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, cominciato nell’anno 2018, sono così determinate:
  • 7,05 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a € 7,97;
  • 7,97 euro per le retribuzioni orarie di importo che va da 7,97 euro a 9,70 euro;
  • 9,70 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a € 9,70.
  • 5,13 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Assegni di maternità - Con riferimento alle nascite avvenute nel 2018 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2018, la misura dell’assegno di maternità erogato dal Comune è pari a 1.713,10 su base annua, spettante ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica (ISEE) non superiore a 17.141,45 euro per tre componenti.

L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, valido per le nascite avvenute nel 2018 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2018, è pari, in misura intera, ad euro 2.109,19.

Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata - Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, che non siano pensionati o già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, si applicano, per l’anno 2018, le seguenti aliquote contributive:
  • 25,72% per i lavoratori liberi professionisti;
  • 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 34,23% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il minimale di reddito per l ‘anno 2018 è pari a 15.710 euro, mentre il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a 70.266,80 euro.
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