18 aprile 2018

Redditometro. Da valutare la “durata” delle disponibilità finanziarie

Autore: Paola Mauro
L’accertamento “da redditometro” può essere annullato soltanto a fronte della prova documentale che le disponibilità finanziarie si sono protratte fino all'epoca degli acquisti immobiliari considerati dall’Ufficio.

È quanto emerge dall’ordinanza n. 7041/2018 della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione che accoglie il ricorso depositato dall’Agenzia delle Entrate.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia si è espressa in senso favorevole a una contribuente, alla quale l’Agenzia fiscale ha notificato un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. n. 600/73 e relativo a Irpef 2009, in ragione dell’acquisto di due immobili.

La C.T.R. meneghina ha ritenuto provata la capacità economica per il periodo in contestazione, «in quanto dalla documentazione bancaria, relativa all'anno 2002, risultavano a favore della contribuente proventi che erano stati verosimilmente investiti proprio nell'acquisto dei due immobili posti a fondamento dell'accertamento e che con alto grado di presumibilità si erano ripetuti negli anni successivi».

Ebbene, ad avviso della Suprema Corte, la Commissione di appello non ha del tutto correttamente applicato i principi che governano la prova contraria a fronte di un accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/73:
  • non avendo soffermato il suo esame sull'effettiva permanenza delle disponibilità finanziarie in capo alla contribuente all'epoca degli acquisti immobiliari posti a fondamento dell'accertamento.

Nella giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente affermato che, a norma dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. Tuttavia la citata disposizione prevede anche che «l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione». La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti oppure soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, «chiede tuttavia espressamente una prova su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)».

In applicazioni di questi principi, con l’ordinanza n. 7041/2018, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia fiscale, con rinvio della causa alla C.T.R. della Lombardia per nuovo giudizio.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy