Il termine per la predisposizione delle istanze ai fini della richiesta del Tax credit alberghi, per le spese sostenute nel 2017, è stato prorogato al 22 febbraio. A renderlo noto è stato il Mibact con apposito avviso pubblicato sul proprio sito.
Il tax credit alberghi – Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% relative a investimenti connessi in via generale a interventi di: ristrutturazione edilizia, ovvero a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero di incremento dell'efficienza energetica.
La misura è riconosciuta anche per ulteriori tipologie di spese quali l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto di intervento a condizione che beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il beneficio fiscale è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui disciplina europea in materia di aiuti di stato di importanza minore, cd.
“de minimis”. Per gli aiuti cd.
de minimis, si richiama innanzitutto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale di finanziamento previsto da tale regolamento è pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
La Legge n°232/2016 è intervenuta in maniera rilevante sul credito di imposta qui trattato prevedendo:
- il rifinanziamento delle risorse destinate a tale misura agevolativa;
- l’operatività del beneficio fiscale anche per il 2017 e il 2018;
- l’aumento del credito di imposta dal 30 al 65% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro, condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica;
- la ripartizione del benefico fiscale in 2 quote annuali anziché tre;
- l’ammissione tra i soggetti beneficiari delle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.
Oltre alla modifiche della Legge 232/2016, sono da segnalare altresì le novità apportate al tax credit alberghi da parte della Manovra correttiva D.L. 50/2017 e ss.mm.ii, con la quale svincolando l’acquisto di mobili e componenti d’arredo dal limite del 10% delle risorse totali stanziate si è intervenuti anche sui possibili termini di dismissione dei suddetti beni acquisiti tramite il tax credit alberghi,prevedendo che gli stessi sono agevolabili a condizione che il bene beneficiario non li ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo.
Si ricorda che da ultimo la Legge n°205/2017 ha esteso il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere anche alle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
La proroga e il click day – Ritornando all’avviso di proroga adottato dal Mibact, il termine per la
predisposizione della domanda di agevolazione è prorogato dunque fino alle ore 14 del 22 febbraio; il Click day, ossia
l’invio telematico delle le domande, dovrà invece essere effettuato esclusivamente dalle ore 10:00 del 26 Febbraio – alle ore 16:00 del 27 Febbraio 2018.
Nella stessa domanda di agevolazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da presentare solo telematicamente tramite il “portale dei procedimenti”, dovrà essere specificato:
- a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili;
- b) l'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- c) il credito d'imposta spettante;
- d) gli estremi dei titoli abitativi acquisiti, in ragione della tipologia dei singoli interventi svolti.
A pena di ammissibilità della domanda, alla stessa deve essere allegata la documentazione amministrativa e tecnica, quale: la dichiarazione dell’imprenditore che elenchi i lavori effettuati; l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese; gli estremi dei titoli abitativi acquisiti in ragione della tipologia dei singoli interventi svolti nonché la dichiarazione relativa ad altri aiuti
“de minimis” eventualmente fruiti.