Enti creditizi – Versamento acconto sostitutiva su finanziamenti
SOGGETTI INTERESSATI Gli enti creditizi con esercizio coincidente con l’anno solare che effettuano operazioni di credito previsti dagli articoli 15,16, 20-bis del Dpr 601/1973.
ADEMPIMENTO Versamento prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti. L’acconto, pari al 95% dell’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente, è versato in due rate: la prima, nella misura del 45%, entro il 30 aprile; la seconda, nella restante misura, entro il 31 ottobre.
COME SI VERSA Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO
1545 - imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 - Dpr n.601/1973 acconto
Scade il termine per gli enti creditizi con esercizio coincidente con l’anno solare che effettuano operazioni di credito previsti dagli articoli 15,16, 20-bis del Dpr 601/1973, il versamento prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti. L’acconto, pari al 95% dell’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente, è versato in due rate: la prima, nella misura del 45%, entro il 30 aprile; la seconda, nella restante misura, entro il 31 ottobre.