SOGGETTI INTERESSATI
Imprenditori individuali che alla data del 31 ottobre 2016 possiedono beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l'estromissione dei detti beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2017, pagando l'imposta sostitutiva nella misura dell'8% delal differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto prevista dall'art. 1, comma 566, della legge n. 232 del 2016.
ADEMPIMENTO
Scade il termine per effettuare l'estromissione agevolata dei beni strumentali di cui all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 dall'impresa individuale avvalendosi dell'opzione prevista dall'art. 1, comma 566, della legge n. 232/2016.
Scade il termine per gli imprenditori individuali che alla data del 31 ottobre 2016 possiedono beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, in quanto utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione dell’impresa commerciale da parte del possessore, che intendono estromettere i beni dal patrimonio dell’impresa con effetto 1° gennaio 2017.
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