8 luglio 2023

Responsabilità che segnano il destino

Autore: Paolo Iaccarino
Non erano semplicemente annunci. Con nostra grande soddisfazione prendiamo atto dell’avvio dell’iter legislativo finalizzato a ridefinire i profili di responsabilità civile degli organi di controllo. La stessa grande soddisfazione espressa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dal suo presidente Elbano De Nuccio. Al centro degli ultimi Stati Generali, sollecitata a gran voce dai Commercialisti, la politica ha finalmente deciso di agire per correggere gli evidenti errori del passato.

Non si tratta di una questione di poco conto, tutt’altro. A seguito del sensibile abbassamento delle soglie e la modifica delle regole che impongono la nomina dell’organo di controllo nelle società ai sensi dell’articolo 2477 del codice civile, la presentazione del disegno di legge risulta quanto mai tempestiva. Il regime di responsabilità illimitata oggi vigente, alla luce di compensi striminziti riconosciuti ai sindaci, soprattutto rispetto alle funzioni da esercitare ed alle responsabilità assunte, hanno allontanato tantissimi professionisti dall’assumere tali funzioni, preferendo la tranquillità al guadagno, nonostante la platea delle società interessate fosse decisamente cresciuta.

Una grande opportunità per tutta la categoria che rischiava di infrangersi contro regole troppo dure. L’attuale articolo 2407 del codice civile, infatti, prevede per i sindaci la responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi imposti per la loro carica. Soggetti alle medesime procedure di responsabilità, il destino dei sindaci e degli amministratori è oggi legato a doppio filo, senza alcuna limitazione o tutela, anche a fronte di compensi limitati o perfino inadeguati al ruolo.

Orbene, la proposta di legge presentata dall'Onorevole Marta Schifone si pone l’obiettivo di limitare la responsabilità per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi, nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, con termine di prescrizione di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’art. 2429 c.c. relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.

Una correzione necessaria che non risolve il problema, ma allevia le sue conseguenze negative. I sindaci, pur restando i soggetti privilegiati contro i quali esperire le azioni di responsabilità, questo in ragione della propria copertura assicurativa, dovranno rispondere, ma entro limiti certi. Sempre se tutto andrà in porto.
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