1 dicembre 2015

Dichiarazione di immediata disponibilità: presentazione a due vie

L’inoltro della domanda di ASpI, NASpI e DIS-COLL equivale alla presentazione della DID

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Semplificata la procedura di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). Infatti, nell’ambito di rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, all’art. 21 del recente D.Lgs. n. 150/2015 (facente parte dei otto decreti delega del Jobs Act) è previsto che la domanda di indennità in ambito ASpI (ASpI, mini-ASpI), di indennità NASpI nonché di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016) ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive, realizzato dall’Agenzia in collaborazione con l’Istituto.


Alla luce del suddetto disposto normativo è possibile affermare che, ad oggi, esistono due diverse modalità di presentazione della DID, di cui una attraverso la registrazione al suddetto portale nazionale delle politiche del lavoro e l’altra attraverso la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, indennità di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL. Inoltre, sempre in un’ottica di semplificazione e miglioramento dei servizi offerti dall’INPS agli utenti, l’Istituto previdenziale ha affermato di voler rendere più operative i moduli di domanda delle richiamate prestazioni di disoccupazione attraverso l’eliminazione del campo del rilascio della DID e la domanda stessa, per espressa previsione normativa, equivarrà a presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità.


Ciò è quanto si legge nella corposa Circolare n. 194/2015 dell’INPS, nella quale vengono fornite numerose precisazioni in merito all’indennità NASpI – entrata in vigore lo scorso 1° maggio 2015 – alla luce del nuovo panorama degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015) e delle disposizioni riguardanti le politiche attive (D.Lgs. n. 150/2015).


Stato di disoccupazione – In tal contesto, non bisogna dimenticare che è stato ridefinito ex novo la definizione dello stato di disoccupazione, sostituendo di conseguenza quanto contenuto dall’art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000. Infatti, l’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 stabilisce che “sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.


Lo stato di disoccupazione, inoltre, è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.


Altra novità interessante volta allo scopo di accelerare la presa in carico della DID, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. In tal caso, i lavoratori assumono lo stato di "a rischio di disoccupazione".


Una volta che la registrazione del disoccupato è avvenuta con successo, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.


Inoltre, allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. In tal contesto, un ruolo significativo viene assunto dall’ANPAL, la quale consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.



Rilascio DID – L’INPS, infine, ha adottato quanto contenuto nell’art. 34, co. 1 del Decreto Legislativo in commento, il quale elimina la condizione secondo la quale il lavoratore poteva presentare la DID esclusivamente pressoil servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato, precludendo quindi la possibilità al lavoratore rimasto privo di occupazione di potere scegliere su tutto il territorio nazionale il Centro per l’impiego presso cui rilasciare la propria immediata disponibilità al lavoro (art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000).




A tal fine l’INPS – in attesa della realizzazione da parte dell’ANPAL in cooperazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l’INPS e l’ISFOL del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – provvede a mettere a disposizione dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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