27 agosto 2016

Lavoratori amianto: modalità operative per la pensione

Autore: redazione fiscal focus
Premessa - Con il messaggio n. 2769 del 21 giugno scorso sono state fornite le prime indicazioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 276, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che i lavoratori esposti all’amianto possano richiedere un sussidio per l’accompagnamento alla pensione, pari all’importo dell’assegno sociale (448,07 euro per 13 mensilità).

Con il messaggio n. 3329 si forniscono ulteriori chiarimenti sui benefici riconosciuti dalle citate disposizioni, sul monitoraggio delle domande di accesso ai predetti benefici, sulla comunicazione agli interessati dell’esito delle stesse domande (presentabili entro il 30 giugno scorso), nonché, sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Legge di Stabilità 2016 – La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 276 dispone infatti che “Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Con il D.I. del 29 aprile 2016, pubblicato sulla G.U. del 10 giugno 2016, sono stati poi stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo finalizzato all’accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione.

I benefici - L’erogazione del sussidio per l’accompagnamento alla pensione e dell’accredito della contribuzione figurativa sono riconosciuti a condizione che alla data di presentazione della domanda l’interessato
non abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità di cui all’articolo 1, comma 117, della Legge n. 190 del 2014, ovvero, per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipataprevisti dalla normativa vigente. Inoltre, il Decreto interministeriale del 29 aprile 2016 dispone che i benefici di cui alle citate disposizioni sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Il monitoraggio - L’INPS procede così al monitoraggio delle domande di accesso ai benefici in base alla data di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione di anzianità negli anni 2016, 2017 e 2018. All’esito delle operazioni di monitoraggio, le sedi informeranno gli interessati riguardo:

1. all'accoglimento della domanda di accesso ai benefici con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e del periodo di erogazione del sussidio;
2. all'accoglimento della domanda di accesso ai benefici con indicazione del periodo di erogazione del sussidio e della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico differita in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria;
3. del rigetto della domanda di accesso ai benefici qualora non sia accertato il possesso dei requisiti, ovvero, in seguito all'esaurimento delle risorse disponibili.

La decorrenza – Si ricorda infine che i trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento dei benefici, previa presentazione di apposita domanda, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016 e successiva al 31 dicembre 2018.
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