26 luglio 2016

Super-bonus: ultimi giorni per il recupero dei periodi pregressi

Chi ha assunto giovani Neet ex tirocinanti ha tempo fino al 31 agosto p.v. per recuperare i periodi pregressi di marzo e aprile

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Tra le varie scadenze e appuntamenti nell’agenda dei Consulenti del Lavoro, in questi giorni se ne aggiunge un’altra di notevole importanza per chi ha assunto giovani Neet ex tirocinanti (c.d. “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”), previsto all’interno del Programma Garanzia Giovani.

Ricordiamo che tale bonus, riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, è rivolto all’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati (c.d. NEET). In particolare, è necessario che il lavoratore abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

Per avere diritto al “super bonus” è necessario che le assunzioni siano effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.

L’importo dell’incentivo, riconoscibile nel limite di 50.000.000 euro, è determinato dalla classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione) attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” secondo il seguente schema:
  • bassa: 3.000 euro;
  • media: 6.000 euro;
  • alta: 9.000 euro;
  • molto alta 12.000 euro.

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

Quanto alle istruzioni operative per porre a conguaglio gli importi nell’UniEmens, esse si differenziano a seconda che il datore di lavoro si colloca nei limiti previsti in materia di aiuti “de minimis” o meno.

Istruzioni operative entro i limiti “de minimis - Nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti “de minimis” – pari a 200.000 euro nell’arco dei tre anni – per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale” “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi:
  • nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “DD16” avente il significato di “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”;
  • nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento “ImportoArrIncentivo” dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

In quest’ultimo caso, l’INPS (Circolare n. 89/2016) ha specificato che la valorizzazione dell’elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio 2016, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016. Dunque, con riferimento al periodo di competenza di luglio (mese corrente), i datori di lavoro hanno tempo fino al 31 agosto 2016 (termine entro il quale inviare il flusso UniEmens) per poter porre a conguaglio i benefici per periodi pregressi.

I suddetti dati verranno poi esposti dall’INPS nel DM2013 “VIRTUALE”, nel seguente modo:
  • il codice “L456” avente il significato di “conguaglio Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”;
  • il codice “L457” avente il significato di “conguaglio arretrato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”.

Ma come bisogna operare nel caso in cui il datore di lavoro fruisca di incentivi non spettanti? Ebbene, in tal caso è necessario valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi:
  • nell’ elemento “CausaleADebito” dovrà essere inserito il codice causale “M310” avente il significato di “Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”;
  • nell’elemento “ImportoADebito”, indicheranno l’importo da restituire.

Istruzioni operative oltre i limiti “de minimis” – Differenti sono invece le istruzioni operative laddove il datore di lavoro intende fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti “de minimis” e che rispettino il requisito dell’incremento occupazionale netto. In quest’ultimo caso, per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, bisogna valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale” “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi:
  • nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “DDSB” avente il significato di “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”;
  • nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento “ImportoArrIncentivo” dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

Come visto pocanzi, si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio 2016, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.

Dunque, l’ultimo giorno utile per recuperare il bonus per i periodi pregressi è il 31 agosto 2016, termine entro il quale presentare il flusso UniEmens di luglio.

Anche qui i dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013VIRTUALE” utilizzando i seguenti codici:
  • L458” avente il significato di “conguaglio Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”;
  • L459” avente il significato di “conguaglio arretrato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”.

Infine, qualora si debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi:
  • nell’ elemento “CausaleADebito” dovrà essere inserito il codice causale “M311” avente il significato di “Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”) , previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”;
  • nell’elemento “ImportoADebito”, indicheranno l’importo da restituire.
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