Con D.M. (Lavoro) n. 95442 del 15 aprile 2016, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - adottato ai sensi dell'articolo 16, co. 2, del Decreto Legislativo n. 148/2015 - sono stati definiti i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Il testo del Decreto, oltre a fornire le indicazioni relativamente all'esame delle domande, disciplina anche le singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO.
Tanto per fare un esempio, in caso di eventi meteorologici che provocano la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il Decreto stabilisce che ai fini dell’accesso alla CIGO l’impresa deve allegare alla relazione tecnica i bollettini rilasciati da organi accreditati. In particolare, bisogna documentare l’evento meteorologico e illustrare l’attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento, nonché le conseguenze che l’evento stesso ha determinato.
Altra particolarità riguarda il cumulo tra CIGO e Contratto di solidarietà, possibile a condizione che:
1. il trattamento salariale integrativo si riferisca a lavoratori diversi;
2. il trattamento salariale integrativo non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.
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CIGO. Criteri per l'approvazione dei programmi (194 kB)
CIGO. Criteri per l'approvazione dei programmi - Lavoro e Previdenza n. 96 - 2016
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