L’INPS, con la Circolare n. 178 del 3 novembre 2015, ha fornito ulteriori chiarimenti finalizzati a favorire l’omogenea applicazione della normativa riguardante lo sgravio contributivo triennale (art. 1, co. 118 e ss. della L. n. 190/2014). In particolare, è stato specificato che ai fini dell’individuazione delle forme di contribuzione obbligatoria soggette all’esonero contributivo triennale massimo di 8.060 euro su base annua, vanno considerate esclusivamente le contribuzioni che hanno natura previdenziale. In quest’ottica, quindi, vanno esclusi dallo sgravio tutti quei contributi concepiti allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, quali ad esempio il contributo dello 0,2% per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R. (meglio conosciuta come “Tfr in busta paga”).
Al contrario, rientra (a titolo di esempio) nell’ambito di applicazione dell’esonero contributivo triennale, il contributo aggiuntivo IVS (art. 3, co. 15 della L. n. 297/1982) destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD) in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.
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Sgravio triennale. Ambito di applicazione (152 kB)
Sgravio triennale. Ambito di applicazione - Lavoro e Previdenza n. 209 - 2015
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