21 luglio 2023

I regimi iva applicabili al settore agricolo

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda -Quali sono i regimi IVA che possono essere applicati in agricoltura?

Risposta - I regimi IVA che possono essere applicati in agricoltura sono i seguenti:
  • Regime di esonero (comma 6, articolo 34, Dpr 26/10/1972 n. 633);
  • Regime speciale per la cessione di beni (articolo 34, Dpr 26/10/1972 n. 633);
  • Regime forfetario per le prestazioni di servizi (articolo 34 bis , Dpr 26/10/1972 n. 633);
  • Regime forfetario per i raccoglitori occasionali (articolo 34 ter m Dpr 26/10/1972 n. 633);
  • Regime ordinario (anche su opzione).
Regime di esonero - Possono accedere al regime di esonero i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a € 7.000 costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/72. Gli agricoltori sono esonerati:
  • dall’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di commercio per le ditte individuali, salvo che effettuino la vendita diretta dei prodotti agricoli;
  • dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili (tenuta dei registri Iva, emissione di fatture e del documento commerciale), degli adempimenti Iva, compresa la dichiarazione annuale.
Rimane fermo l’obbligo di richiedere il numero di partita Iva (risoluzione ministeriale 25.10.1994, n. 1085), numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali.

Il regime speciale -Possono applicarlo i produttori agricoli. Sono produttori agricoli:
  • i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché' di allevamento di rane;
  • gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti dell’ Unione Europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
  • le cooperative e loro consorzi, le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché' gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
Il regime speciale riguarda esclusivamente le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/72. Aspetti particolari:
  • le cessioni di alcuni animali rientrano nel regime speciale Iva solo nel caso in cui questi siano ceduti vivi;
  • per alcuni animali (volativi da cortile) la cessione rientra nel regime speciale anche nel caso siano ceduti macellati ma destinati all’alimentazione umana.
Ci sono attività che pur essendo incluse nel regime di tassazione catastale non possono applicare il regime speciale Iva perché i relativi prodotti non sono inclusi nella tabella A parte prima (ad esempio, allevamento di cani, produzione di birra).

Il regime per i raccoglitori occasionali - Si applica ai raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, con volume d’affari non superiore a euro 7.000, sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili.

I prodotti selvatici non legnosi che danno diritto ad applicare il regime in esame sono quelli di cui alla classe Ateco 02.30, la quale prevede la raccolta di funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni.

Le piante officinali spontanee sono quelle di cui all’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75.

Il regime ordinario - I regimi speciali sono regimi «naturali», ma non obbligatori. Resta sempre possibile esercitare l’opzione per il regime ordinario. Vale il comportamento concludente. La comunicazione dell’opzione va fatta «a consuntivo» e ha valore formale (l’eventuale omissione comporta l’applicazione di una sanzione formale). Esempio: opzione a partire dal 1° gennaio 2022 – opzione nel modello Iva 2023 (per l’anno 2022). È vincolante per un triennio, decorso il quale l’opzione si intende rinnovata di anno in anno, salvo espressa rinuncia. Nel passaggio da un regime all’altro occorre valutare attentamente la necessità di procedere alla rettifica della detrazione.
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